200520106 Il
problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro instaurati dai Paesi,
organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello Stato nel quale essi
si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri compiti, va risolto in base
alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la
legge 30 novembre 1955, n. 1335, la quale distingue in due categorie il
personale civile impiegato presso una forza armata. In particolare, la prima,
prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è designata con il termine
"elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito di una
forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte
contraente e non sia né apolide, nè di uno Stato non partecipante al Trattato
del Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in
servizio, né sia in esso abitualmente residente, sicché deve trattarsi di
persone che, mentre non hanno nessun legame con lo Stato ospitante, ne hanno
invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella sua
organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di
regola, alla sua giurisdizione; la seconda categoria, risultante dall'art. 9,
paragrafo 4, della citata Convenzione, è, invece, costituita da personale non
al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità
locali di manodopera, ossia da dipendenti che sono assoggettati al diritto
privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla
giurisdizione italiana. Ai fini della individuazione dell'appartenenza o meno
di un dipendente al cosiddetto "elemento civile" impiegato dalla
Forza armata in funzione della valutazione sulla giurisdizione, la Convenzione
di Londra deve essere interpretata nel senso che la rinuncia all'immunità dalla
giurisdizione dello Stato ospitante opera solo
ove una parte contraente abbia espresso oggettivamente (anche mediante
comportamenti concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro a
"statuto locale"; in caso diverso, è la stessa applicazione della
Convenzione che resta esclusa, cedendo all'operatività del principio generale dell'immunità
garantita agli Stati esteri per le pretese direttamente incidenti sul loro
assetto organizzativo (come è certamente per la domanda di annullamento di
licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro). (Nel caso di specie, in
cui trattavasi di una impugnativa di licenziamento proposta da una dipendente
del Governo U.S.A. addetta allo "shop" presso una base militare
ubicata sul territorio italiano assunta nel 1981 quale cittadina americana con
residenza dichiarata negli U.S.A. e con lo "status" proprio del
"civilian component", che aveva, però, la sua residenza effettiva in
Italia fin dalla nascita ed era in possesso anche della cittadinanza italiana,
alla quale non aveva inteso rinunciare, malgrado espresso invito dell'autorità
americana, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice
italiano, statuendo che, ai fini propri della giurisdizione, se non può
accordarsi rilievo alle mere qualificazioni formali - come l'assunzione di un
cittadino italiano quale "elemento civile" -, deve valere a tutti gli
effetti la qualificazione giuridica conforme ai dati disponibili al momento
dell'assunzione, non valendo a modificarla la non rispondenza alla realtà,
ovvero l'erroneità del loro apprezzamento).