200520106      Il problema della giurisdizione sui rapporti di lavoro instaurati dai Paesi, organismi militari e comandi supremi, con cittadini dello Stato nel quale essi si trovino ad operare per lo svolgimento dei propri compiti, va risolto in base alla Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, resa esecutiva in Italia con la legge 30 novembre 1955, n. 1335, la quale distingue in due categorie il personale civile impiegato presso una forza armata. In particolare, la prima, prevista dall'art. 1, paragrafo 1, lett. b), è designata con il termine "elemento civile" ed è formata da chi sia "al seguito di una forza di una parte contraente e sia impiegato da una forza armata di tale parte contraente e non sia né apolide, nè di uno Stato non partecipante al Trattato del Nord Atlantico, né cittadino dello Stato sul cui territorio la forza è in servizio, né sia in esso abitualmente residente, sicché deve trattarsi di persone che, mentre non hanno nessun legame con lo Stato ospitante, ne hanno invece di stabili con lo Stato ospitato, in virtù dell'inserimento nella sua organizzazione, e che, pertanto, sono soggette alle sue leggi sostanziali e, di regola, alla sua giurisdizione; la seconda categoria, risultante dall'art. 9, paragrafo 4, della citata Convenzione, è, invece, costituita da personale non al seguito di una forza armata, ma destinato a soddisfare soltanto necessità locali di manodopera, ossia da dipendenti che sono assoggettati al diritto privato locale e, conseguentemente, sono sottoposti, in Italia, alla giurisdizione italiana. Ai fini della individuazione dell'appartenenza o meno di un dipendente al cosiddetto "elemento civile" impiegato dalla Forza armata in funzione della valutazione sulla giurisdizione, la Convenzione di Londra deve essere interpretata nel senso che la rinuncia all'immunità dalla giurisdizione dello Stato ospitante opera solo  ove una parte contraente abbia espresso oggettivamente (anche mediante comportamenti concludenti) l'intento di costituire rapporti di lavoro a "statuto locale"; in caso diverso, è la stessa applicazione della Convenzione che resta esclusa, cedendo all'operatività del principio generale dell'immunità garantita agli Stati esteri per le pretese direttamente incidenti sul loro assetto organizzativo (come è certamente per la domanda di annullamento di licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro). (Nel caso di specie, in cui trattavasi di una impugnativa di licenziamento proposta da una dipendente del Governo U.S.A. addetta allo "shop" presso una base militare ubicata sul territorio italiano assunta nel 1981 quale cittadina americana con residenza dichiarata negli U.S.A. e con lo "status" proprio del "civilian component", che aveva, però, la sua residenza effettiva in Italia fin dalla nascita ed era in possesso anche della cittadinanza italiana, alla quale non aveva inteso rinunciare, malgrado espresso invito dell'autorità americana, la S.C. ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, statuendo che, ai fini propri della giurisdizione, se non può accordarsi rilievo alle mere qualificazioni formali - come l'assunzione di un cittadino italiano quale "elemento civile" -, deve valere a tutti gli effetti la qualificazione giuridica conforme ai dati disponibili al momento dell'assunzione, non valendo a modificarla la non rispondenza alla realtà, ovvero l'erroneità del loro apprezzamento).

 

Hosted by www.Geocities.ws

1