200519518 In tema di elezioni degli organi direttivi dell'ordine dei medici, le eventuali inosservanze della disciplina delle operazioni elettorali non infirmano i risultati se non siano sanzionate con la nullità oppure se non impediscano l'autenticità della scelta degli elettori, dovendo distinguersi la nullità dalla mera irregolarità: occorre, perciò, per la dichiarazione di nullità delle operazioni, o che vi sia un'espressa previsione di nullità nella legge, ovvero che siano state vanificate specifiche garanzie di libertà degli elettori e di veridicità dei risultati. Da tanto deriva che, con riguardo all'attività di identificazione e controllo dell'identità del votante, dall'art. 17 del d.P.R. 4 maggio 1950, n. 221 attribuita - senza espressa comminatoria di nullità in caso di inosservanza - al presidente del seggio, non determina alcuna nullità delle operazioni elettorali il fatto che quest'ultimo sia stato coadiuvato da altri soggetti (nella specie, da personale amministrativo dipendente del consiglio dell'ordine), operanti sotto la sua sorveglianza, soprattutto nei casi di elevata partecipazione al voto degli aventi diritto.