200519516 Il nuovo art. 117 della Costituzione prevede come materia di legislazione concorrente quella relativa al governo del territorio; in quest'ambito, non è precluso al legislatore regionale di procedere ad un riassetto delle funzioni pubblicistiche o amministrative dei consorzi di bonifica, attribuendole ad altri enti pubblici, in particolare territoriali, per cui è da escludere che sia viziato da carenza di potere il provvedimento della Giunta regionale che, dando esecuzione alla legge reg. (nella specie, alla legge della Regione Marche 25 maggio 1999, n. 13, e succ. modif.), ridefinisca in senso riduttivo gli ambiti di competenza dei consorzi medesimi. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno conseguentemente escluso che la situazione soggettiva dei consorzi avesse consistenza di diritto soggettivo e fosse tutelabile dinanzi al giudice ordinario).