200519347a                In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, ove il ricorso avverso la sentenza disciplinare del CSM sia proposto dal magistrato al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare, è irrilevante la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dell'art. 379 cod. proc. civ., là dove, in merito all'ordine di intervento nella discussione nell'udienza del giudizio di cassazione, prevede il potere del P.G. di esporre oralmente le sue conclusioni motivate dopo che l'avvocato dell'incolpato ha svolto le proprie difese. Difatti, nei casi in cui il P.M. - pur essendo parte del processo di merito - non è ricorrente, il terzo comma dell'art. 379 cod. proc. civ. non altera in alcun modo l'ordine naturale secondo cui verrebbe data la parola a parti private, giacché alla parte che non ha presentato il ricorso principale (persino ove abbia proposto ricorso incidentale) viene data la parola dopo il ricorrente principale.

 

 

200519347b    In tema di illecito disciplinare del magistrato per il ritardo nel deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti giudiziari, la laboriosità del magistrato - desumibile dal carico di lavoro e dal coontemporaneo svolgimento di funzioni civili e penali - può assumere valore giustificativo,  ma soltanto nei limiti della ragionevolezza del ritardo. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato la sentenza del CSM, la quale, nell'affermare la responsabilità dell'incolpato, aveva osservato come i frequenti ritardi nel deposito di sentenze e di ordinanze - tantissimi oltre l'anno ed alcuni quasi biennali - erano oltre ogni possibilità di giustificazione, soprattutto perché diffusi e riguardanti questioni non particolarmente complesse).

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