200518451a                I rapporti fra processo penale e procedimento disciplinare a carico di magistrati sono regolati in via esclusiva dall'art. 29 del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, secondo cui nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti da sentenza passata in giudicato. Tale regola non contrasta con il disposto dell'art. 653 cod. proc. pen., che disciplina l'efficacia nel giudizio disciplinare della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, poiché il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell'immutabilità dell'accertamento dei fatti nella loro materialità, così come compiuto dal giudice penale, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare.

 

 

200518451b               In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non è consentito sindacare  sul piano del merito le valutazioni del giudice disciplinare, dovendo la Corte medesima limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, sulla adeguatezza e sulla assenza di vizi logici della motivazione che sorregge la decisione finale. (Sulla base del principio di cui in massima, le S.U. hanno confermato, in quanto immune dai predetti vizi, la sentenza della Sezione disciplinare del CSM, la quale aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'ammonimento ad un magistrato, presidente di sezione del tribunale, il quale, tra l'altro, aveva fatto apparire come esercitati dal collegio provvedimenti, in materia di misure di prevenzione patrimoniale, che invece erano stati adottati dal medesimo individualmente).

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