200518126 a)
In tema di appalto di opere pubbliche, la posizione soggettiva dell'appaltatore
in ordine alla facoltà dell'amministrazione di procedere alla revisione dei
prezzi - secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del
decreto-legge 11 luglio 1992, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha
soppresso tale facoltà, sostituita poi dal diverso sistema di adeguamento
previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.
109 - è tutelabile dinanzi al giudice amministrativo quando attenga
all'"an" della revisione, in quanto correlata all'esercizio di un
potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla
base di valutazioni correlate a preminenti interessi pubblicistici. Essa
acquista natura e consistenza di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al
giudice ordinario, quando il diritto alla revisione derivi da apposita clausola
stipulata, in deroga alla regolamentazione legale, anteriormente all'entrata in
vigore della legge 22 febbraio 1973, n. 37 - che ha vietato ogni genere di
accordo incidente su questo aspetto del rapporto - ovvero quando
l'amministrazione abbia già esercitato il potere discrezionale a lei spettante
adottando un provvedimento attributivo, o ancora abbia tenuto un comportamento
tale da integrare un implicito riconoscimento del diritto alla revisione, così
che la controversia riguardi soltanto il "quantum" della stessa.
200518126 b) Il principio stabilito dall'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretto a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda. (Fattispecie in tema di appalto di opere pubbliche, in cui, avendo l'appaltatore adito il giudice ordinario per la determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione dei prezzi, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che il riconoscimento del diritto alla revisione fosse intervenuto in epoca successiva alla proposizione della domanda, quando ormai, ad avviso dell'amministrazione committente, si era radicata la giurisdizione del giudice amministrativo).