200518125a
L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto
dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il
minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile
anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse
pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della
ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria
ed acceleratoria delle sanzioni processuali che conducono alla risposta finale
sulla domanda di giustizia, ed in conformità del ruolo istituzionale della
Corte di Cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio
ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme intepretazione della legge,
nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale.
200518125b
CONFORME S.U. a:200310163 564592 S
200518125c CONFORME A CASSAZIONE ASN:200417881 RV:576701 S