200518125a L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l'economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale della ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria delle sanzioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità del ruolo istituzionale della Corte di Cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme intepretazione della legge, nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale.

 

 

200518125b CONFORME S.U. a:200310163 564592  S

 

 

200518125c CONFORME A CASSAZIONE ASN:200417881 RV:576701  S

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