200516874 In
tema di azione revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate dal terzo
fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono
revocabili ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare,
quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella
disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma -senza utilizzare una
provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del
fallimento- ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di
garanzia nei confronti della banca creditrice. Infatti, in questa ipotesi il
pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di
garanzia, autonoma, ancorche' accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione
principale, per evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto
dell'inadempimento, mentre la modalita' del pagamento non determina, di per
se', l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del
conto corrente -perche' essa e' soltanto contabile ed e' priva di autonomia
rispetto all'estinzione del debito da parte del terzo-, non incide sulla
provenienza della somma dal terzo e sulla causa del pagamento (estinzione
dell'obbligazione fideiussoria, in difetto di una diversa imputazione) e
percio' non viola la 'par condicio creditorum'.