200516780                             RIVISTA 000000

SENT. 16780              DEL 10082005             SEZIONE U

PRES. Olla G                                      EST. Foglia R

REL. Foglia R                                     P.M. Ceniccola R

RIC. Panaro

RES. Inps

(Dichiara giurisd. rimette sez.semplici,  App. Bari, 14 Marzo 2002)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 092025

       GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E

       AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE -

       Lavoro  -  Lavoro  subordinato  -  Retribuzione  - Cassa integrazione

       guadagni  -  Posizioni giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del

       provvedimento  ammissivo  -  Interessi  legittimi - Fase successiva -

       Diritti  soggettivi  -  Domanda  giudiziale proposta nella vigenza di

       provvedimento  di  concessione dell'integrazione, poi successivamente

       annullato    -    Posizione    sostanziale  -  Diritto  soggettivo  -

       Configurabilita'  -  Conseguenze  sulla  giurisdizione - Affermazione

       della giurisdizione ordinaria - Fattispecie.

 

Riferimenti normativi

PC 0005

PC 0037

LS 1865 03 20 2248 E 0002

LS 1971 12 06 1043 0 0002

LS 1975 05 20 0164 0 0001

 

Testo della Massima

Alla  posizione  di  interesse  legittimo  in  cui  si trovano sia il

datore  di  lavoro  che  i  lavoratori, riguardo all'emanazione di un

provvedimento  di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione sia

ordinaria  che  straordinaria,  si sostituiscono posizioni di diritto

soggettivo  tra  imprenditore,  o  lavoratori,  da  una parte, e INPS

dall'altra,  aventi  origine dal provvedimento medesimo ed attinenti,

in  particolare, al rimborso dell'integrazione retributiva anticipata

o  alla  diretta  corresponsione  della  medesima. Qualora la domanda

giudiziale  relativa  a  queste  ultime  pretese sia stata introdotta

nella  vigenza  di  un provvedimento di concessione dell'integrazione

(senza  che  la  relativa impugnazione, in sede contenziosa, ne abbia

comportato    la  sospensione  dell'efficacia),  l'intervento  di  un

annullamento  da  parte del Comitato amministratore - successivo alla

proposizione  della  stessa  domanda  giudiziale  -  non incide sulla

posizione    di    diritto    soggettivo    esistente    al   momento

dell'instaurazione    del    giudizio,    ne'  tantomeno  sul  regime

processuale  previsto dall'art. 5 cod. proc. civ., con la conseguente

affermazione  sulla  domanda medesima della giurisdizione del giudice

ordinario.  (Nella  fattispecie,  la  S.C. ha ritenuto sussistente la

giurisdizione  del  giudice  ordinario  con  riguardo  ad una domanda

relativa  al  riconoscimento  del  trattamento  di cassa integrazione

guadagni  proposta  nei  confronti  dell'INPS  da un lavoratore sulla

scorta  della delibera di concessione gia' adottata dalla commissione

provinciale  dell'ente  previdenziale, annullata solo successivamente

nel  corso  del  giudizio  di  primo  grado,  sul  presupposto  della

configurazione  come  diritto  soggettivo  della  posizione giuridica

dedotta  dal ricorrente al momento dell'introduzione del giudizio, in

costanza di efficacia del provvedimento concessivo).

CONF. S.U. ASN 198902034    RIV. 462622

CONF. S.U. ASN 199900030    RIV. 522974

VEDI  S.U. ASN 198705454    RIV. 454015

VEDI  S.U. ASN 198805489    RIV. 460090

VEDI  S.U. ASN 199708585    RIV. 507585

VEDI  S.U. ASN 199900823    RIV. 531407

VEDI  ASN 199600415     RIV. 495499

 

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