200516780 RIVISTA 000000
SENT.
16780 DEL 10082005 SEZIONE U
PRES.
Olla G
EST. Foglia R
REL.
Foglia R
P.M. Ceniccola R
RIC.
Panaro
RES.
Inps
(Dichiara
giurisd. rimette sez.semplici, App.
Bari, 14 Marzo 2002)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 092025
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E
AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E
CRITERI - IN GENERE -
Lavoro
- Lavoro subordinato
- Retribuzione - Cassa integrazione
guadagni - Posizioni giuridiche -
Fase anteriore all'emanazione del
provvedimento ammissivo - Interessi
legittimi - Fase successiva -
Diritti soggettivi - Domanda
giudiziale proposta nella vigenza di
provvedimento di concessione
dell'integrazione, poi successivamente
annullato - Posizione sostanziale - Diritto soggettivo
-
Configurabilita' -
Conseguenze sulla giurisdizione - Affermazione
della giurisdizione ordinaria -
Fattispecie.
Riferimenti
normativi
PC 0005
PC 0037
LS 1865
03 20 2248 E 0002
LS 1971
12 06 1043 0 0002
LS 1975
05 20 0164 0 0001
Testo
della Massima
Alla posizione
di interesse legittimo
in cui si trovano sia il
datore di
lavoro che i
lavoratori, riguardo all'emanazione di un
provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa
integrazione sia
ordinaria che
straordinaria, si sostituiscono
posizioni di diritto
soggettivo tra
imprenditore, o lavoratori,
da una parte, e INPS
dall'altra, aventi
origine dal provvedimento medesimo ed attinenti,
in particolare, al rimborso dell'integrazione
retributiva anticipata
o alla
diretta corresponsione della
medesima. Qualora la domanda
giudiziale relativa
a queste ultime
pretese sia stata introdotta
nella vigenza
di un provvedimento di
concessione dell'integrazione
(senza che
la relativa impugnazione, in
sede contenziosa, ne abbia
comportato la
sospensione
dell'efficacia),
l'intervento di un
annullamento da
parte del Comitato amministratore - successivo alla
proposizione della
stessa domanda giudiziale
- non incide sulla
posizione di
diritto soggettivo esistente al momento
dell'instaurazione del
giudizio, ne' tantomeno
sul regime
processuale previsto dall'art. 5 cod. proc. civ., con la
conseguente
affermazione sulla
domanda medesima della giurisdizione del giudice
ordinario. (Nella
fattispecie, la S.C. ha ritenuto sussistente la
giurisdizione del
giudice ordinario con
riguardo ad una domanda
relativa al
riconoscimento del trattamento
di cassa integrazione
guadagni proposta
nei confronti dell'INPS
da un lavoratore sulla
scorta della delibera di concessione gia' adottata
dalla commissione
provinciale dell'ente
previdenziale, annullata solo successivamente
nel corso
del giudizio di
primo grado, sul
presupposto della
configurazione come
diritto soggettivo della
posizione giuridica
dedotta dal ricorrente al momento dell'introduzione
del giudizio, in
costanza
di efficacia del provvedimento concessivo).
CONF.
S.U. ASN 198902034 RIV. 462622
CONF.
S.U. ASN 199900030 RIV. 522974
VEDI S.U. ASN 198705454 RIV. 454015
VEDI S.U. ASN 198805489 RIV. 460090
VEDI S.U. ASN 199708585 RIV. 507585
VEDI S.U. ASN 199900823 RIV. 531407
VEDI ASN 199600415 RIV. 495499