200516615
SENT.
16615 DEL 08082005 SEZIONE U
PRES.
Olla G
EST. Finocchiaro M
REL.
Finocchiaro M
P.M. Ceniccola R
RIC.
Tosto
RES.
Cons Ord Avvocati Gela ed altro
(Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 2 Marzo 2004)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 026016
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI
DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO -
Inosservanza dell'obbligo di astensione
- Invalidita' della
decisione - Esclusione - Condizioni.
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 133140
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE -
RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN
GENERE -
Inosservanza dell'obbligo di astensione
- Mancata proposizione
dell'istanza di ricusazione -
Invalidita' della decisione
-
Esclusione.
Riferimenti
normativi
LS 1933
11 27 1578 0 0049
LS 1934
01 22 0037 0 0053
LS 1934
01 22 0037 0 0054
LS 1934
01 22 0037 0 0055
PC 0051
PC 0052
Testo
della Massima
Nei procedimenti disciplinari davanti agli
ordini forensi, cosi'
come in
quelli civili, l'inosservanza
dell'obbligo dell'astensione
determina la
nullita' del provvedimento
adottato solo nell'ipotesi
in cui
il componente dell'organo
decidente abbia un
interesse
proprio e
diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte
del procedimento, mentre in ogni
altra ipotesi la
violazione
dell'art. 51
cod. proc. civ.
assume rilievo solo quale motivo di
ricusazione, rimanendo
esclusa, in difetto della
relativa istanza,
qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell'organo
decidente e
sulla validita' della decisione, con la conseguenza che
la mancata
proposizione di detta
istanza nei termini
e con le
modalita' di legge preclude la possibilita' di far
valere tale vizio
in sede
d'impugnazione, quale motivo di nullita' del provvedimento.
CONF.
S.U. ASN 196900127 RIV. 338017
CONF.
S.U. ASN 197804192 RIV. 393817
CONF.
S.U. ASN 198903001 RIV. 463184
CONF.
S.U. ASN 199610046 RIV. 500576
CONF.
ASN 196702178 RIV. 329329
VEDI ASN 200411275 RIV. 573645