200516603 a) Il provvedimento reso sull'istanza cautelare
non costituisce sentenza - e, perciò, non è suscettibile di passare in cosa
giudicata, né può essere di ostacolo alla proposizione di ricorso per motivi di
giurisdizione, anche in sede di regolamento preventivo - e tale configurazione
non assume neanche quando, ai fini della pronuncia, abbia risolto implicitamente
in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.
200516603 b) In materia di rapporti di impiego pubblico contrattualizzato, al fine di determinare - con riferimento alla disciplina transitoria prevista dall'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998 (successivamente, art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001) - la giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto un atto di gestione del rapporto compiuto dall'amministrazione datrice di lavoro, deve aversi riguardo al momento in cui l'atto è stato posto in essere, con la conseguenza che ove tale atto sia anteriore al 30 giugno 1998 deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie la S.C., in una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento di sospensione cautelare adottato in data anteriore al 30 giugno 1998 a carico di un funzionario comunale in presenza di un procedimento penale, la cui efficacia lesiva aveva inciso immediatamente e direttamente sul rapporto di lavoro, ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo).