200516602      a) In tema di concessione di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice, qualora la concreta possibilità di sfruttamento della risorsa idrica sia venuta a mancare per cause naturali straordinarie, l'obbligazione di pagamento del sovraccanone a carico del concessionario, pur non avendo natura accessoria a quella relativa al canone di concessione demaniale e non essendo ad essa collegata funzionalmente, atteso che le due obbligazioni sono autonome, avendo diversità di fonte (che per la prima è la legge e non il rapporto concessorio) e di soggetto beneficiario (che per la prima è il consorzio dei comuni del B.I.M., estraneo al rapporto concessorio), resta sospesa, al pari di quella di corresponsione del canone, per il tempo necessario al ripristino - almeno parziale, nel qual caso trova applicazione la disciplina di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, IX, della legge n. 959 del 1953 - della utilizzabilità degli impianti, dovendosi tale conclusione desumere in via di applicazione analogica dell'art. 48 del T.U. di cui al r.d. n. 1775 del 1933 e del principio desumibile dall'art. 1, IX, lett. b) della legge n. 959 del 1953 (come interpretato dall'art. 4 della legge n. 925 del 1980), il quale, stabilendo che il sovraccanone è dovuto dall'entrata in funzione degli impianti, evidenzia che esso è collegato all'effettiva possibilità di utilizzazione degli impianti (in applicazione di tale principio le SS.UU. hanno corretto la motivazione della sentenza impugnata e rigettato il ricorso).

 

 

200516602      b) Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, "in toto" o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata,  sia respinta,  perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato.

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