200515781 

SENT. 15781              DEL 28072005             SEZIONE U

PRES. Carbone V                                   EST. Elefante A

REL. Elefante A                                   P.M. Palmieri R

RIC. Zanelli

RES. Beneventi ed altri

(Rigetta,  App. Bologna, 2 Dicembre 1999)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 103057

       LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - DIFFORMITA' E

       VIZI DELL'OPERA - IN GENERE -

       Disciplina  in  tema di decadenza e prescrizione di cui all'art. 2226

       cod.  civ.  - Applicabilita' alla prestazione d'opera intellettuale -

       Esclusione  -  Prestazione del progettista e del direttore dei lavori

       -  Distinzione  fra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato

       -  Rilevanza  ai fini dell'applicazione dei termini di decadenza e di

       prescrizione "ex" art. 2226 cod. civ. - Esclusione.

 

Riferimenti normativi

CC 2226

CC 2230

 

Testo della Massima

Le  disposizioni  dell'art.  2226  cod.  civ., in tema di decadenza e

prescrizione  dell'azione  di  garanzia  per  vizi  dell'opera,  sono

inapplicabili    alla    prestazione  d'opera  intellettuale,  ed  in

particolare  alla  prestazione  del  professionista che abbia assunto

l'obbligazione  della  redazione di un progetto di ingegneria o della

direzione  dei  lavori,  ovvero  l'uno  e  l'altro compito, dovendosi

escludere  che  il  criterio  risolutivo  ai fini dell'applicabilita'

delle  predette  disposizioni  alle  prestazioni  in  questione possa

essere  costituito  dalla distinzione - priva di incidenza sul regime

di    responsabilita'    del   professionista  -  fra  le  cosiddette

obbligazioni  di  mezzi  e le cosiddette obbligazioni di risultato: e

cio'  tenuto  conto  anche della frequente commistione, rispetto alle

prestazioni  professionali  in  questione, delle diverse obbligazioni

in  capo  al  medesimo  o  a  distinti soggetti in vista dello stesso

scopo  finale,  a  fronte  della  quale  una diversita' di disciplina

normativa risulterebbe ingiustificata.

CONF. ASN 198102334     RIV. 413075

CONF. ASN 198501917     RIV. 439829

CONF. ASN 199308799     RIV. 483511

CONF. ASN 199411067     RIV. 489370

CONF. ASN 199704704     RIV. 504728

CONF. ASN 200210741     RIV. 556104

DIFF. ASN 196502292     RIV. 314321

DIFF. ASN 197401156     RIV. 369162

DIFF. ASN 197404159     RIV. 372802

DIFF. ASN 197500475     RIV. 373767

DIFF. ASN 197701346     RIV. 385057

DIFF. ASN 198402757     RIV. 434795

DIFF. ASN 198500488     RIV. 438694

DIFF. ASN 198903476     RIV. 463466

DIFF. ASN 199212820     RIV. 479825

DIFF. ASN 199411067     RIV. 489370

DIFF. ASN 199601530     RIV. 496049

DIFF. ASN 200301294     RIV. 560099

VEDI  ASN 197500873     RIV. 374247

VEDI  ASN 197604559     RIV. 383289

VEDI  ASN 198505463     RIV. 442573

VEDI  ASN 199111116     RIV. 474323

VEDI  ASN 199503264     RIV. 491305

 

 

200515781b

SENT. 15781              DEL 28072005             SEZIONE U

PRES. Carbone V                                   EST. Elefante A

REL. Elefante A                                   P.M. Palmieri R

RIC. Zanelli

RES. Beneventi ed altri

(Rigetta,  App. Bologna, 2 Dicembre 1999)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 100187

       IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO -

       FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI

       DIRITTO -

       Deduzione  di  omessa  pronuncia  su una domanda o su una eccezione -

       Condizioni  -  Proposizione  al  giudice  del merito di una domanda o

       un'eccezione  autonomamente  apprezzabili - Necessita' - Principio di

       autosufficienza  del ricorso - Onere di indicazione dell'atto con cui

       la    domanda   o  l'eccezione  e'  stata  proposta  -  Necessita'  -

       Fattispecie.

 

Riferimenti normativi

PC 0112

PC 0360 00 0001 04

PC 0360 00 0001 05

 

Testo della Massima

Affinche'  possa  utilmente  dedursi in sede di legittimita' un vizio

di  omessa  pronuncia,  e'  necessario, da un lato, che al giudice di

merito    fossero    state    rivolte   una  domanda  o  un'eccezione

autonomamente   apprezzabili,  e,  dall'altro,  che  tali  domande  o

eccezioni   siano  state  riportate  puntualmente,  nei  loro  esatti

termini,    nel    ricorso    per    cassazione,   per  il  principio

dell'autosufficienza,    con    l'indicazione   specifica,  altresi',

dell'atto  difensivo  o  del verbale di udienza nei quali le une o le

altre    erano    state  proposte,  onde  consentire  al  giudice  di

verificarne,  in primo luogo, la ritualita' e la tempestivita', e, in

secondo  luogo,  la  decisivita'.  (Nella specie, la S.C. ha ritenuto

inammissibile  il  motivo di ricorso, attinente alla mancata condanna

in  via  solidale  di  due parti soccombenti, rilevando come non solo

non  fosse  stato  formalmente  dedotto  con  esso il vizio di omessa

pronuncia  -  essendosi  censurato soltanto il vizio di motivazione -

ma    neppure    si    fosse  fatto  alcun  riferimento  all'avvenuta

riformulazione della relativa questione in appello).

CONF. ASN 200007194     RIV. 537054

CONF. ASN 200106502     RIV. 546570

CONF. ASN 200200317     RIV. 551507

CONF. ASN 200213833     RIV. 557515

CONF. ASN 200306055     RIV. 562211

CONF. ASN 200411126     RIV. 573583

CONF. ASN 200418936     RIV. 577277

VEDI  ASN 200011260     RIV. 539814

VEDI  ASN 200012790     RIV. 540536

VEDI  ASN 200311034     RIV. 565069

 

 

 

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