200515781
SENT.
15781 DEL 28072005 SEZIONE U
PRES.
Carbone V
EST. Elefante A
REL.
Elefante A
P.M. Palmieri R
RIC.
Zanelli
RES.
Beneventi ed altri
(Rigetta, App. Bologna, 2 Dicembre 1999)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 103057
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO
D'OPERA - DIFFORMITA' E
VIZI DELL'OPERA - IN GENERE -
Disciplina in tema di decadenza e
prescrizione di cui all'art. 2226
cod.
civ. - Applicabilita' alla
prestazione d'opera intellettuale -
Esclusione - Prestazione del
progettista e del direttore dei lavori
-
Distinzione fra obbligazioni di
mezzi e obbligazioni di risultato
-
Rilevanza ai fini
dell'applicazione dei termini di decadenza e di
prescrizione "ex" art. 2226
cod. civ. - Esclusione.
Riferimenti
normativi
CC 2226
CC 2230
Testo
della Massima
Le disposizioni dell'art. 2226 cod.
civ., in tema di decadenza e
prescrizione dell'azione
di garanzia per
vizi dell'opera, sono
inapplicabili alla
prestazione d'opera intellettuale, ed in
particolare alla
prestazione del professionista che abbia assunto
l'obbligazione della
redazione di un progetto di ingegneria o della
direzione dei
lavori, ovvero l'uno
e l'altro compito, dovendosi
escludere che
il criterio risolutivo
ai fini dell'applicabilita'
delle predette
disposizioni alle prestazioni
in questione possa
essere costituito
dalla distinzione - priva di incidenza sul regime
di responsabilita' del
professionista - fra
le cosiddette
obbligazioni di
mezzi e le cosiddette
obbligazioni di risultato: e
cio' tenuto
conto anche della frequente
commistione, rispetto alle
prestazioni professionali in questione, delle
diverse obbligazioni
in capo
al medesimo o a distinti soggetti in vista dello stesso
scopo finale,
a fronte della
quale una diversita' di
disciplina
normativa
risulterebbe ingiustificata.
CONF.
ASN 198102334 RIV. 413075
CONF. ASN
198501917 RIV. 439829
CONF.
ASN 199308799 RIV. 483511
CONF.
ASN 199411067 RIV. 489370
CONF.
ASN 199704704 RIV. 504728
CONF.
ASN 200210741 RIV. 556104
DIFF.
ASN 196502292 RIV. 314321
DIFF.
ASN 197401156 RIV. 369162
DIFF.
ASN 197404159 RIV. 372802
DIFF.
ASN 197500475 RIV. 373767
DIFF.
ASN 197701346 RIV. 385057
DIFF.
ASN 198402757 RIV. 434795
DIFF.
ASN 198500488 RIV. 438694
DIFF.
ASN 198903476 RIV. 463466
DIFF.
ASN 199212820 RIV. 479825
DIFF.
ASN 199411067 RIV. 489370
DIFF.
ASN 199601530 RIV. 496049
DIFF.
ASN 200301294 RIV. 560099
VEDI ASN 197500873 RIV. 374247
VEDI ASN 197604559 RIV. 383289
VEDI ASN 198505463 RIV. 442573
VEDI ASN 199111116 RIV. 474323
VEDI ASN 199503264 RIV. 491305
200515781b
SENT.
15781 DEL 28072005 SEZIONE U
PRES.
Carbone V
EST. Elefante A
REL.
Elefante A
P.M. Palmieri R
RIC.
Zanelli
RES.
Beneventi ed altri
(Rigetta, App. Bologna, 2 Dicembre 1999)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 100187
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE
(RICORSO PER) - RICORSO -
FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI
MOTIVI E DELLE NORME DI
DIRITTO -
Deduzione di omessa pronuncia
su una domanda o su una eccezione -
Condizioni - Proposizione al giudice del merito di una domanda o
un'eccezione autonomamente
apprezzabili - Necessita' - Principio di
autosufficienza del ricorso - Onere di indicazione dell'atto
con cui
la
domanda o l'eccezione
e' stata proposta
- Necessita' -
Fattispecie.
Riferimenti
normativi
PC 0112
PC 0360
00 0001 04
PC 0360
00 0001 05
Testo
della Massima
Affinche' possa
utilmente dedursi in sede di
legittimita' un vizio
di omessa
pronuncia, e' necessario, da un lato, che al giudice di
merito fossero
state rivolte una
domanda o un'eccezione
autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che
tali domande o
eccezioni siano
state riportate puntualmente, nei loro esatti
termini, nel
ricorso per cassazione, per il principio
dell'autosufficienza, con
l'indicazione specifica, altresi',
dell'atto difensivo
o del verbale di udienza nei
quali le une o le
altre erano
state proposte, onde
consentire al giudice
di
verificarne, in primo luogo, la ritualita' e la
tempestivita', e, in
secondo luogo,
la decisivita'. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto
inammissibile il
motivo di ricorso, attinente alla mancata condanna
in via
solidale di due parti soccombenti, rilevando come non
solo
non fosse
stato formalmente dedotto
con esso il vizio di omessa
pronuncia -
essendosi censurato soltanto il
vizio di motivazione -
ma neppure
si fosse fatto
alcun riferimento all'avvenuta
riformulazione
della relativa questione in appello).
CONF.
ASN 200007194 RIV. 537054
CONF.
ASN 200106502 RIV. 546570
CONF.
ASN 200200317 RIV. 551507
CONF.
ASN 200213833 RIV. 557515
CONF.
ASN 200306055 RIV. 562211
CONF.
ASN 200411126 RIV. 573583
CONF.
ASN 200418936 RIV. 577277
VEDI ASN 200011260 RIV. 539814
VEDI ASN 200012790 RIV. 540536
VEDI ASN 200311034 RIV. 565069