200515660 

SENT. 15660              DEL 27072005             SEZIONE U

PRES. Carbone V                                   EST. Sabatini F

REL. Sabatini F                                   P.M. Gambardella V

RIC. Knight ed altri

RES. Tav Treno Alta Velocita' Spa ed altri

(Dichiara giurisdizione,  Trib. ,)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 183028

       URBANISTICA - GIURISDIZIONE -

       Art.  34  d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni (nel testo

       conseguente  a Corte cost. n. 204 del 2004) - Giurisdizione esclusiva

       del  giudice  amministrativo  in  materia  urbanistica  ed edilizia -

       Presupposti   -  Nesso  tra  atti  e  provvedimenti  delle  pubbliche

       amministrazioni  o  dei  soggetti  ad  esse  equiparati  ed  uso  del

       territorio    -    Necessita'   -  Sussistenza-  Instaurazione  della

       controversia  nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche o dei

       soggetti  equiparati  -  Necessita'  - Sussistenza - Realizzazione di

       linea  ferroviaria  ad  alta  velocita' - Asserita illegittimita' del

       relativo  progetto - Controversia diretta ad ottenere il risarcimento

       del  danno  dalla  societa'  affidataria  della  concessione  per  la

       progettazione    e    la  realizzazione  dell'opera  -  Giurisdizione

       esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni.

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 092019

       GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E

       AMMINISTRATIVA - IN GENERE -

       Art.  34  d.lgs. n. 80 del 1998 e successive modificazioni (nel testo

       conseguente  a Corte cost. n. 204 del 2004) - Giurisdizione esclusiva

       del  giudice  amministrativo  in  materia  urbanistica  ed edilizia -

       Presupposti   -  Nesso  tra  atti  e  provvedimenti  delle  pubbliche

       amministrazioni  o  dei  soggetti  ad  esse  equiparati  ed  uso  del

       territorio    -   Necessita'  -  Sussistenza  -  Instaurazione  della

       controversia  nei  confronti  delle  amministrazioni  pubbliche o dei

       soggetti  equiparati  -  Necessita'  - Sussistenza - Realizzazione di

       linea  ferroviaria  ad  alta  velocita' - Asserita illegittimita' del

       relativo  progetto - Controversia diretta ad ottenere il risarcimento

       del  danno  dalla  societa'  affidataria  della  concessione  per  la

       progettazione    e    la  realizzazione  dell'opera  -  Giurisdizione

       esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Ragioni.

 

Riferimenti normativi

LS 1998 03 31 0080 0 0034

LS 1998 03 31 0080 0 0035

LS 1985 05 17 0210 0 0002

LS 1990 06 12 0146 0 0001

LS 1990 12 15 0385 0 0007

LS 2000 07 21 0205 0 0007

CR 0103

 

Testo della Massima

La  giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo in materia

urbanistica  ed  edilizia,  prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo

1998,  n. 80, come modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000,

n.  205  -  nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte

costituzionale  n.  204 del 2004 - ha, come presupposto oggettivo, il

nesso  tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni e dei

soggetti  ad  esse  equiparati,  ed  uso  del  territorio  (stante la

valenza  tendenzialmente  onnicomprensiva  dell'espressione  "materia

urbanistica",  in  quanto  abbracciante la totalita' degli aspetti di

tale  uso);  e, come presupposto soggettivo - desumibile dallo stesso

art.  34,  in  riferimento  all'art. 103, primo comma, Cost. - che la

controversia    venga    instaurata   nei  confronti  delle  predette

amministrazioni  o  dei  predetti  soggetti. Rientra, pertanto, nella

giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo la controversia

avente  ad  oggetto  la  domanda  proposta  da  alcuni proprietari di

immobili  nei  confronti della societa' alla quale era stata affidata

-  in  relazione  all'art. 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985,

n.  210, come modificato dall'art. 1 del d.l. 24 gennaio 1991, n. 25,

convertito  in  legge 25 marzo 1991, n. 98 (che consentiva all'allora

ente  Ferrovie  dello  Stato  di partecipare a societa' o enti aventi

per  fini  la  progettazione esecutiva e la costruzione delle linee e

delle  infrastrutture ferroviarie per il sistema ad alta velocita') -

la  concessione  per  la  progettazione esecutiva e la costruzione di

una  linea  ferroviaria  ad  alta  velocita',  al fine di ottenere il

risarcimento  del  danno  causato  dalla  realizzazione dell'opera, e

conseguenziale  all'asserita  illegittimita'  del  relativo progetto.

Ricorrono,  infatti,  nella  specie,  sia il presupposto oggettivo di

detta  giurisdizione,  dato  che  la progettazione e la realizzazione

della  tratta ferroviaria in questione - manifestamente incidenti sul

territorio  -  risultavano  inseriti  in  un  complesso  procedimento

amministrativo,   nell'ambito  del  quale  si  era  utilizzato  anche

l'istituto  della  conferenza  di  servizi previsto dall'art. 7 della

legge  15  dicembre  1990,  n.  385;  sia  il presupposto soggettivo,

dovendosi  riconoscere  alla  societa'  convenuta  in giudizio - alla

luce   dell'evoluzione  della  nozione  di  pubblica  amministrazione

correlata  ai  mutamenti  del  quadro  normativo - almeno la veste di

soggetto    equiparato  alle  amministrazioni  pubbliche,  in  quanto

strumento  cui  si  e'  fatto  ricorso  per  la realizzazione di fini

pubblici  (nella  specie,  il trasporto ferroviario, qualificato come

servizio  pubblico essenziale dall'art. 1, comma secondo, lettera b),

della   legge  12  giugno  1990,  n.  146)  e  con  mezzi  finanziari

riferibili,    direttamente    o    indirettamente,    alla  pubblica

amministrazione in senso proprio.

VEDI  S.U. ASN 200405055    RIV. 571043

VEDI  S.U. ASN 200406408    RIV. 571726

VEDI  S.U. ASN 200407374    RIV. 572160

VEDI  S.U. ASN 200422890    RIV. 578172

 

 

 

200515660b                           RIVISTA 000000

SENT. 15660              DEL 27072005             SEZIONE U

PRES. Carbone V                                   EST. Sabatini F

REL. Sabatini F                                   P.M. Gambardella V

RIC. Knight ed altri

RES. Tav Treno Alta Velocita' Spa ed altri

(Dichiara giurisdizione,  Trib. ,)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 092019

       GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E

       AMMINISTRATIVA - IN GENERE -

       Art.   34  d.lgs.  n.  80  del  1998  e  successive  modificazioni  -

       Giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  in materia di

       urbanistica  ed edilizia - Parti private - Litisconsorzio processuale

       rispetto  alle  pubbliche  amministrazioni  e  ai  soggetti  ad  esse

       equiparati    -    Sottoposizione   alla  giurisdizione  del  giudice

       amministrativo    -   Configurabilita'  -  Sussistenza  -  Ragioni  -

       Fattispecie.

 

Riferimenti normativi

LS 1998 03 31 0080 0 0034

LS 1998 03 31 0080 0 0035

CR 0024

CR 0103

CR 0111

PC 0102

PC 0103

 

Testo della Massima

Devono  ritenersi sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo,  prevista  dall'art.  34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.

80,  come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, in relazione

alle  controversie  in materia urbanistica ed edilizia instaurate nei

confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  o  dei soggetti ad esse

equiparati,  anche  le  parti  private,  allorche',  per la reciproca

dipendenza    e   la  conseguente  inscindibilita'  delle  rispettive

posizioni,    venga    a  realizzarsi  un'ipotesi  di  litisconsorzio

processuale.  Se,  infatti, questo comporta, nell'ambito della stessa

giurisdizione  ordinaria  ed  al  pari  del  litisconsorzio di natura

sostanziale,  che la decisione debba essere necessariamente unitaria,

le  norme  costituzionali  sul  giusto  processo  e sulla ragionevole

durata  di  esso  (art.  111  Cost.) e sul diritto di difesa (art. 24

Cost.)  -  che  vanno  coordinate  con  l'art. 103 dello stesso testo

costituzionale  -  escludono  una  interpretazione  dell'art.  34 del

d.lgs.  n.  80  del  1998 tale da imporre o consentire di scindere il

processo  in  tronconi  affidati  a  giurisdizioni  diverse,  con  il

pericolo,    altresi',   di  decisioni  difformi,  ed  orientano,  al

contrario,   per  la  conferma,  anche  in  tal  caso,  del  giudizio

unitario.  (Nella  specie,  alcuni  proprietari  di  immobili avevano

convenuto  davanti  al  giudice  ordinario,  al  fine  di ottenere il

risarcimento  del  danno  causato  dalla  realizzazione  di una linea

ferroviaria    ad    alta    velocita'   e  conseguente  all'asserita

illegittimita'    del    relativo    progetto,  oltre  alla  societa'

affidataria  della  concessione  per  la progettazione esecutiva e la

costruzione  della  tratta,  anche  un consorzio di imprese, il quale

aveva  ottenuto  la  chiamata  in giudizio di altra societa', cui era

stata  affidata  la  realizzazione  dell'opera,  la quale aveva a sua

volta    chiamato    in   giudizio  due  societa'  assicuratrici.  In

applicazione  dell'enunciato  principio, la S.C. ha quindi ritenuto -

stanti  le  domande  di  garanzia  "a catena" proposte da convenuti e

chiamati  - che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

sulla    controversia    proposta    nei   confronti  della  societa'

concessionaria,    qualificabile    come   soggetto  equiparato  alle

pubbliche  amministrazioni,  si estendesse anche agli altri soggetti,

ancorche' privi di tale qualifica).

VEDI  S.U. ASN 200303508    RIV. 561351

VEDI  ASN 200105165     RIV. 545705

 

 

 

200515660c                             RIVISTA 000000

SENT. 15660              DEL 27072005             SEZIONE U

PRES. Carbone V                                   EST. Sabatini F

REL. Sabatini F                                   P.M. Gambardella V

RIC. Knight ed altri

RES. Tav Treno Alta Velocita' Spa ed altri

(Dichiara giurisdizione,  Trib. ,)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 092019

       GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E

       AMMINISTRATIVA - IN GENERE -

       Controversie    rientranti  nella  giurisdizione  esclusiva  o  nella

       giurisdizione  generale  di legittimita' del giudice amministrativo -

       Domanda  di  risarcimento  del  danno  -  Giurisdizione  del  giudice

       amministrativo  -  Condizioni  -  Richiesta di annullamento dell'atto

       amministrativo - Necessita' - Esclusione - Ragioni - Fattipecie.

 

Riferimenti normativi

LS 1971 12 06 1034 0 0007

LS 2000 07 21 0205 0 0007

LS 1998 03 31 0080 0 0034

LS 1998 03 31 0080 0 0035

CR 0025

 

Testo della Massima

Ai  sensi dell'art. 35, comma primo, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80,

come  modificato  dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il

quale  stabilisce  che, nelle materie devolute alla sua giurisdizione

esclusiva,  il  giudice  amministrativo  dispone, anche attraverso la

reintegrazione    in  forma  specifica,  il  risarcimento  del  danno

ingiusto  -  e dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971,

n.  1034,  come  modificato dall'art. 7 della citata legge n. 205 del

2000  -  in  forza  del  quale il tribunale amministrativo regionale,

nell'ambito  della  sua  giurisdizione,  conosce  anche  di  tutte le

questioni    relative    all'eventuale    risarcimento  del  danno  -

quest'ultimo  puo'  essere  disposto  dal  giudice amministrativo non

soltanto   se  investito  della  domanda  di  annullamento  dell'atto

amministrativo,    quale    effetto    ulteriore   della  riscontrata

illegittimita'  di  esso, ma anche - purche' ricorra la giurisdizione

esclusiva  o  generale  di  legittimita'  -  nel caso in cui la parte

interessata  si limiti ad invocare la sola tutela risarcitoria. Da un

lato,  infatti, il principio di precostituzione per legge del giudice

naturale,  di  cui  all'art. 25, primo comma, Cost., non consente che

la  scelta  del  giudice resti rimessa alla parte; dall'altro - posto

che  in tema di riparto di giurisdizione il legislatore della riforma

ha    inteso    perseguire    obiettivi    di    semplificazione    e

razionalizzazione,  concentrando  presso  lo  stesso giudice tutte le

controversie  scaturenti  da  un medesimo fatto - deve escludersi che

il    precedente    e    macchinoso   sistema  della  duplice  tutela

giurisdizionale  (dinanzi  al giudice amministrativo e poi davanti al

giudice  ordinario) possa essere fatto rivivere quando l'interessato,

anziche'  invocare  la  pienezza  della  tutela riconosciutagli dalla

legge  (annullamento  e  risarcimento),  preferisca chiedere soltanto

quest'ultimo.  (Sulla  base  dell'enunciato  principio,  la  S.C.  ha

ritenuto  quindi  devoluta  alla  giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo,  a  norma  degli  artt.  34 e 35 del d.lgs. n. 80 del

1998,  la  controversia  avente  ad  oggetto  la  domanda proposta da

alcuni  proprietari  di  immobili  ai fini del risarcimento del danno

subito  a  seguito  della  realizzazione  di una linea ferroviaria ad

alta  velocita',  negando  rilievo  alla circostanza che i ricorrenti

non    avessero    chiesto  anche  l'annullamento  dei  provvedimenti

amministrativi  in  base  ai  quali  l'opera  era stata progettata ed

eseguita).

VEDI  S.U. ASN 200505078    RIV. 579815

VEDI  S.U. ASN 200506745    RIV. 580154

 

 

 

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