200515660
SENT.
15660 DEL 27072005 SEZIONE U
PRES.
Carbone V
EST. Sabatini F
REL.
Sabatini F
P.M. Gambardella V
RIC.
Knight ed altri
RES.
Tav Treno Alta Velocita' Spa ed altri
(Dichiara
giurisdizione, Trib. ,)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 183028
URBANISTICA - GIURISDIZIONE -
Art.
34 d.lgs. n. 80 del 1998 e
successive modificazioni (nel testo
conseguente a Corte cost. n. 204 del 2004) - Giurisdizione esclusiva
del
giudice amministrativo in
materia urbanistica ed edilizia -
Presupposti - Nesso tra
atti e provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni o
dei soggetti ad esse equiparati ed
uso del
territorio - Necessita' -
Sussistenza- Instaurazione della
controversia nei confronti delle
amministrazioni pubbliche o dei
soggetti equiparati - Necessita'
- Sussistenza - Realizzazione di
linea
ferroviaria ad alta
velocita' - Asserita illegittimita' del
relativo progetto - Controversia diretta ad ottenere il risarcimento
del
danno dalla societa'
affidataria della concessione
per la
progettazione e la realizzazione dell'opera - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo -
Sussistenza - Ragioni.
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 092019
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE
ORDINARIA E
AMMINISTRATIVA - IN GENERE -
Art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998 e successive
modificazioni (nel testo
conseguente a Corte cost. n. 204 del 2004) - Giurisdizione esclusiva
del
giudice amministrativo in
materia urbanistica ed edilizia -
Presupposti - Nesso tra
atti e provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni o
dei soggetti ad
esse equiparati ed
uso del
territorio - Necessita' -
Sussistenza - Instaurazione della
controversia nei confronti delle
amministrazioni pubbliche o dei
soggetti equiparati - Necessita'
- Sussistenza - Realizzazione di
linea
ferroviaria ad alta
velocita' - Asserita illegittimita' del
relativo progetto - Controversia diretta ad ottenere il risarcimento
del danno dalla
societa' affidataria della
concessione per la
progettazione e la realizzazione dell'opera - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo -
Sussistenza - Ragioni.
Riferimenti
normativi
LS 1998
03 31 0080 0 0034
LS 1998
03 31 0080 0 0035
LS 1985
05 17 0210 0 0002
LS 1990
06 12 0146 0 0001
LS 1990
12 15 0385 0 0007
LS 2000
07 21 0205 0 0007
CR 0103
Testo
della Massima
La giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia
urbanistica ed
edilizia, prevista dall'art. 34
del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, come modificato dall'art. 7 della
legge 21 luglio 2000,
n. 205
- nel testo risultante a seguito
della sentenza della Corte
costituzionale n.
204 del 2004 - ha, come presupposto oggettivo, il
nesso tra atti e provvedimenti delle pubbliche
amministrazioni e dei
soggetti ad
esse equiparati, ed
uso del territorio
(stante la
valenza tendenzialmente onnicomprensiva
dell'espressione "materia
urbanistica", in
quanto abbracciante la totalita'
degli aspetti di
tale uso);
e, come presupposto soggettivo - desumibile dallo stesso
art. 34,
in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost. - che la
controversia venga
instaurata nei confronti
delle predette
amministrazioni o
dei predetti soggetti. Rientra, pertanto, nella
giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo la
controversia
avente ad
oggetto la domanda
proposta da alcuni proprietari di
immobili nei
confronti della societa' alla quale era stata affidata
- in
relazione all'art. 2, lettera
h), della legge 17 maggio 1985,
n. 210, come modificato dall'art. 1 del d.l. 24
gennaio 1991, n. 25,
convertito in
legge 25 marzo 1991, n. 98 (che consentiva all'allora
ente Ferrovie
dello Stato di partecipare a societa' o enti aventi
per fini
la progettazione esecutiva e la
costruzione delle linee e
delle infrastrutture ferroviarie per il sistema ad
alta velocita') -
la concessione
per la progettazione esecutiva e la costruzione di
una linea
ferroviaria ad alta
velocita', al fine di ottenere
il
risarcimento del
danno causato dalla
realizzazione dell'opera, e
conseguenziale all'asserita illegittimita' del relativo progetto.
Ricorrono, infatti,
nella specie, sia il presupposto oggettivo di
detta giurisdizione, dato che la progettazione e la realizzazione
della tratta ferroviaria in questione -
manifestamente incidenti sul
territorio -
risultavano inseriti in
un complesso procedimento
amministrativo, nell'ambito del quale si
era utilizzato anche
l'istituto della
conferenza di servizi previsto dall'art. 7 della
legge 15
dicembre 1990, n.
385; sia il presupposto soggettivo,
dovendosi riconoscere
alla societa' convenuta
in giudizio - alla
luce dell'evoluzione della nozione di
pubblica amministrazione
correlata ai
mutamenti del quadro
normativo - almeno la veste di
soggetto equiparato alle amministrazioni pubbliche,
in quanto
strumento cui
si e' fatto ricorso per
la realizzazione di fini
pubblici (nella
specie, il trasporto
ferroviario, qualificato come
servizio pubblico essenziale dall'art. 1, comma
secondo, lettera b),
della legge
12 giugno 1990,
n. 146) e
con mezzi finanziari
riferibili, direttamente o
indirettamente, alla pubblica
amministrazione
in senso proprio.
VEDI S.U. ASN 200405055 RIV. 571043
VEDI S.U. ASN 200406408 RIV. 571726
VEDI S.U. ASN 200407374 RIV. 572160
VEDI S.U. ASN 200422890 RIV. 578172
200515660b RIVISTA 000000
SENT.
15660 DEL 27072005 SEZIONE U
PRES.
Carbone V
EST. Sabatini F
REL.
Sabatini F
P.M. Gambardella V
RIC.
Knight ed altri
RES.
Tav Treno Alta Velocita' Spa ed altri
(Dichiara
giurisdizione, Trib. ,)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 092019
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE
ORDINARIA E
AMMINISTRATIVA - IN GENERE -
Art.
34 d.lgs. n.
80 del 1998 e successive
modificazioni -
Giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in materia di
urbanistica ed edilizia - Parti private - Litisconsorzio processuale
rispetto alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti
ad esse
equiparati - Sottoposizione alla giurisdizione del
giudice
amministrativo -
Configurabilita' - Sussistenza
- Ragioni -
Fattispecie.
Riferimenti
normativi
LS 1998
03 31 0080 0 0034
LS 1998
03 31 0080 0 0035
CR 0024
CR 0103
CR 0111
PC 0102
PC 0103
Testo
della Massima
Devono ritenersi sottoposte alla giurisdizione
esclusiva del giudice
amministrativo, prevista
dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo
1998, n.
80, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n.
205, in relazione
alle controversie in materia urbanistica ed edilizia instaurate nei
confronti delle
pubbliche amministrazioni o
dei soggetti ad esse
equiparati, anche
le parti private,
allorche', per la reciproca
dipendenza e
la conseguente inscindibilita' delle rispettive
posizioni, venga
a realizzarsi un'ipotesi
di litisconsorzio
processuale. Se,
infatti, questo comporta, nell'ambito della stessa
giurisdizione ordinaria
ed al pari del litisconsorzio di natura
sostanziale, che la decisione debba essere
necessariamente unitaria,
le norme
costituzionali sul giusto
processo e sulla ragionevole
durata di
esso (art. 111
Cost.) e sul diritto di difesa (art. 24
Cost.) -
che vanno coordinate
con l'art. 103 dello stesso
testo
costituzionale -
escludono una interpretazione dell'art. 34 del
d.lgs. n.
80 del 1998 tale da imporre o consentire di scindere il
processo in
tronconi affidati a
giurisdizioni diverse, con
il
pericolo, altresi', di decisioni difformi,
ed orientano, al
contrario, per
la conferma, anche
in tal caso, del giudizio
unitario. (Nella
specie, alcuni proprietari
di immobili avevano
convenuto davanti
al giudice ordinario,
al fine di ottenere il
risarcimento del
danno causato dalla
realizzazione di una linea
ferroviaria ad
alta velocita' e
conseguente all'asserita
illegittimita' del
relativo progetto, oltre
alla societa'
affidataria della
concessione per la progettazione esecutiva e la
costruzione della
tratta, anche un consorzio di imprese, il quale
aveva ottenuto
la chiamata in giudizio di altra societa', cui era
stata affidata
la realizzazione dell'opera,
la quale aveva a sua
volta chiamato in giudizio due
societa' assicuratrici. In
applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha quindi ritenuto -
stanti le
domande di garanzia
"a catena" proposte da convenuti e
chiamati - che la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo
sulla controversia proposta nei confronti
della societa'
concessionaria, qualificabile come soggetto equiparato
alle
pubbliche amministrazioni, si estendesse anche agli altri soggetti,
ancorche'
privi di tale qualifica).
VEDI S.U. ASN 200303508 RIV. 561351
VEDI ASN 200105165 RIV. 545705
200515660c RIVISTA 000000
SENT.
15660 DEL 27072005 SEZIONE U
PRES.
Carbone V
EST. Sabatini F
REL.
Sabatini F
P.M. Gambardella V
RIC.
Knight ed altri
RES.
Tav Treno Alta Velocita' Spa ed altri
(Dichiara
giurisdizione, Trib. ,)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 092019
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE
ORDINARIA E
AMMINISTRATIVA - IN GENERE -
Controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva o nella
giurisdizione generale di legittimita'
del giudice amministrativo -
Domanda di risarcimento del
danno - Giurisdizione del giudice
amministrativo -
Condizioni - Richiesta di annullamento dell'atto
amministrativo - Necessita' -
Esclusione - Ragioni - Fattipecie.
Riferimenti
normativi
LS 1971
12 06 1034 0 0007
LS 2000
07 21 0205 0 0007
LS 1998
03 31 0080 0 0034
LS 1998
03 31 0080 0 0035
CR 0025
Testo
della Massima
Ai sensi dell'art. 35, comma primo, del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 80,
come modificato
dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - il
quale stabilisce
che, nelle materie devolute alla sua giurisdizione
esclusiva, il
giudice amministrativo dispone, anche attraverso la
reintegrazione in
forma specifica, il
risarcimento del danno
ingiusto - e
dell'art. 7, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034,
come modificato dall'art. 7
della citata legge n. 205 del
2000 -
in forza del
quale il tribunale amministrativo regionale,
nell'ambito della
sua giurisdizione, conosce
anche di tutte le
questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno
-
quest'ultimo puo'
essere disposto dal
giudice amministrativo non
soltanto se
investito della domanda
di annullamento dell'atto
amministrativo, quale
effetto ulteriore della
riscontrata
illegittimita' di
esso, ma anche - purche' ricorra la giurisdizione
esclusiva o
generale di legittimita' - nel caso in cui la
parte
interessata si limiti ad invocare la sola tutela
risarcitoria. Da un
lato, infatti, il principio di precostituzione per
legge del giudice
naturale, di cui all'art. 25, primo comma, Cost., non
consente che
la scelta
del giudice resti rimessa alla
parte; dall'altro - posto
che in tema di riparto di giurisdizione il
legislatore della riforma
ha inteso
perseguire obiettivi di
semplificazione e
razionalizzazione, concentrando presso lo stesso giudice tutte le
controversie scaturenti
da un medesimo fatto - deve
escludersi che
il precedente e macchinoso sistema
della duplice tutela
giurisdizionale (dinanzi
al giudice amministrativo e poi davanti al
giudice ordinario) possa essere fatto rivivere
quando l'interessato,
anziche' invocare
la pienezza della
tutela riconosciutagli dalla
legge (annullamento e risarcimento), preferisca chiedere soltanto
quest'ultimo. (Sulla
base dell'enunciato principio,
la S.C. ha
ritenuto quindi
devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo, a
norma degli artt.
34 e 35 del d.lgs. n. 80 del
1998, la
controversia avente ad
oggetto la domanda proposta da
alcuni proprietari
di immobili ai fini del risarcimento del danno
subito a
seguito della realizzazione di una linea ferroviaria ad
alta velocita',
negando rilievo alla circostanza che i ricorrenti
non avessero chiesto anche l'annullamento dei provvedimenti
amministrativi in
base ai quali
l'opera era stata progettata ed
eseguita).
VEDI S.U. ASN 200505078 RIV. 579815
VEDI S.U. ASN 200506745 RIV. 580154