200514793             I crediti a titolo di aiuti di adattamento in favore dei bieticoltori e dell'industria di trasformazione delle barbabietole non nascono direttamente né da un atto normativo - posto che l'art. 46 del regolamento CE n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 facultizza l'Italia ad accordare detti aiuti entro determinati importi massimi (a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1981/1982 e fino a quella 1985/1986), mentre l'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19) si limita ad autorizzare la Cassa Conguaglio Zucchero alla corresponsione degli aiuti medesimi, stanziando le risorse finanziarie ed affidando al CIP (poi CIPE) il compito di stabilire le regole generali al riguardo - né dal provvedimento con cui il CIP (poi CIPE) provvede (senza compiere scelte inerenti alla ripartizione delle somme disponibili) a fissare criteri, limiti e modalità di erogazione degli aiuti medesimi, ma sorgono solo dopo che sulla richiesta dell'interessato, con l'allegazione dei dati occorrenti, si sia avuto il riscontro favorevole della Cassa Conguaglio Zucchero; e ciò tenuto conto che, per regola generale, la costituzione di un rapporto obbligatorio, per atto normativo, amministrativo o negoziale, si verifica quando siano individuati od individuabili il soggetto attivo ed il soggetto passivo, la natura e l'entità della prestazione.

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