200514695
SENT.
14695 DEL 13072005 SEZIONE U
PRES.
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(Dichiara
giurisdizione, ,)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 092088
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO
(GIURISDIZIONE SULLO) - IN
GENERE -
Convenzione di Bruxelles -
Proroga tacita della giurisdizione -
Presupposti e condizioni - Fattispecie.
Riferimenti
normativi
TI 1968
09 27 0000 0 0002
TI 1968
09 27 0000 0 0018
LS 1971
06 21 0804
Testo
della Massima
La cosiddetta "proroga tacita della
giurisdizione" del giudice adito
si realizza,
ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles
del 27
settembre 1968 in
tema di competenza giurisdizionale ed
esecuzione delle
decisioni in materia
civile e commerciale, solo
quando il
convenuto, costituendosi in
giudizio, non contesti la
giurisdizione del
giudice adito, ovvero
sollevi, in proposito,
contestazioni meramente
aggiuntive rispetto alle
altre deduzioni
difensive, svolte
in merito o in rito, delle quali chieda l'esame e
la risoluzione
non in via subordinata rispetto alla questione della
giurisdizione, ma in via prioritaria. (Nella fattispecie,
la S.C. ha
dichiarato la
giurisdizione del giudice
italiano, rilevando che il
convenuto straniero,
nel costituirsi in
giudizio, aveva svolto
difese di
merito, contestando la proponibilita' della domanda per
effetto di
una clausola compromissoria che
prevedeva il ricorso ad
un arbitrato
estero, e solo in subordine
aveva eccepito il difetto
di giurisdizione del giudice italiano,
in virtu' di un patto di
deroga in
favore del giudice
straniero, non riproponendo tale
eccezione neppure
con l'istanza di regolamento di
giurisdizione, e
sollevandola nuovamente
soltanto con la memoria depositata ai sensi
dell'art.
375 cod. proc. civ.).
CONF.
S.U. ASN 198405985 RIV. 437652
CONF.
S.U. ASN 199805145 RIV. 515737
VEDI S.U. ASN 198900103 RIV. 461340
VEDI S.U. ASN 199100999 RIV. 470746