200514546
Il
giudicato sulla giurisdizione puo' formarsi, oltre che a seguito della
statuizione emessa dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di
regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi
attinente alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla
giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica
impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di
merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione
del giudice adito; pertanto, qualora sia stato emesso decreto ingiuntivo non
opposto, deve ritenersi formato il giudicato quanto al rapporto creditorio,
poiche' in tal caso il decreto reca l'affermazione, almeno implicita, della
giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto, con conseguente
inammissibilita' del motivo di ricorso diretto a denunciare il difetto di
giurisdizione di detto giudice.