200514335 Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, il nuovo regime dell'accreditamento, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e succ. modif., ha bensì sostituito quello preesistente convenzionale, ma non ha modificato la natura del rapporto esistente tra la struttura privata ed ente pubblico preposto all'attività sanitaria, il quale era e resta di natura concessoria (con la particolarità, rispetto al regime giuridico preesistente, consistente nel fatto che nel nuovo sistema si è im presenza di concessioni "ex lege" di attività di servizio pubblico, di tal che la disciplina di queste convenzioni è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a norme di secondo grado o regionali), mantenendosi inoltre fermo sia il potere di programmazione delle Regioni, sia il potere di vigilanza e di controllo delle stesse sull'espletamento dell'attività concessa da parte delle istituzioni sanitarie di carattere privato. Ne consegue che la controversia riguardante il diniego della domanda di struttura sanitaria privata di operare in regime di accreditamento provvisorio con il Servizio sanitario nazionale è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. (Principio espresso in relazione a controversia promossa dopo il 30 giugno 1998, ma anteriormente al 10 agosto 2000).