200514258 S.U. n. 14258/05 sez 5054/05 L'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora, art. 69 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), nel trasferire al giudice ordinario le controversie del pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento d'instaurazione della controversia bensė al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia. Pertanto, nel caso in cui alla base della richiesta giudiziaria vi sia un atto di gestione, provvedimentale o negoziale, non deve farsi riferimento al momento della determinazione volitiva o al momento in cui lo stesso venga esternalizzato nell'ambito dell'"iter" procedurale, ma al momento in cui il destinatario ne sia venuto a conoscenza con modalita' idonee ad attestarne la definitivita' e l'operativita', oltre che la conoscibilita'. (Nella specie, relativa alla distribuzione di un fondo incentivante previsto dalla contrattazione collettiva, la Corte Cass. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario dando rilievo, ai fine del discrimine temporale, all'atto con cui si era provveduto all'erogazione delle somme relative al suddetto fondo all'esito di una procedura in cui, in epoca anteriore al 30 giugno 1998, erano intervenuti altri atti preparatori di cui il ricorrente era venuto a conoscenza in quanto rappresentante sindacale).