200514208 –Massima 2 [non si trasmette la 1, in quanto è
massimata-conforme]
In
sede di regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in pendenza del
giudizio d'opposizione avverso decreto ingiuntivo, deve escludersi la
possibilita' di dedurre l'irritualita' della instaurazione di detto giudizio e
l'esecutività del decreto opposto, trattandosi di questioni estranee alla
giurisdizione e riservate al giudice cui spetta di conoscere del fondamento
della domanda.
200514208 – Massima 3
Nella
controversia relativa ad un contratto avente ad oggetto la distribuzione in
Italia di cose mobili stipulato tra una societa' italiana (distributrice) ed
una societa' straniera (nella specie, olandese), va affermata la giurisdizione
del giudice italiano, a norma dell'art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44 del
2001, che consente di citare il convenuto straniero davanti al giudice
italiano, qualora la societa' straniera si sia obbligata a consegnare i
prodotti in Italia, non rilevando in contrario l'eventuale pattuizione della
clausola CIF, che comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del
costo del trasporto e degli oneri connessi ma non implica di per se' lo
spostamento convenzionale del luogo di consegna, se questo sia stato
espressamente indicato come ubicato in Italia.