200514208 –Massima 2 [non si trasmette la 1, in quanto è massimata-conforme]

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in pendenza del giudizio d'opposizione avverso decreto ingiuntivo, deve escludersi la possibilita' di dedurre l'irritualita' della instaurazione di detto giudizio e l'esecutività del decreto opposto, trattandosi di questioni estranee alla giurisdizione e riservate al giudice cui spetta di conoscere del fondamento della domanda.

 

200514208 – Massima 3

Nella controversia relativa ad un contratto avente ad oggetto la distribuzione in Italia di cose mobili stipulato tra una societa' italiana (distributrice) ed una societa' straniera (nella specie, olandese), va affermata la giurisdizione del giudice italiano, a norma dell'art. 5 n. 1 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che consente di citare il convenuto straniero davanti al giudice italiano, qualora la societa' straniera si sia obbligata a consegnare i prodotti in Italia, non rilevando in contrario l'eventuale pattuizione della clausola CIF, che comporta l'assunzione da parte del venditore del costo del costo del trasporto e degli oneri connessi ma non implica di per se' lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, se questo sia stato espressamente indicato come ubicato in Italia.

 

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