200514205 – Massima 1 In tema di impugnazione del lodo arbitrale davanti
alla Corte d'appello, stabilire se una controversia appartenga alla cognizione
del giudice, ovvero sia deferibile agli arbitri, costituisce una questione di
merito, non di competenza, in quanto riguarda la validita' o l'interpretazione
del compromesso o della clausola compromissoria; pertanto, la sentenza della
Corte d'appello che dichiara la nullita' del lodo a cagione della nullita'
della clausola compromissoria avente ad oggetto una controversia appartenente
alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, costituisce una
pronunzia di merito, non gia' una sentenza sulla competenza, alla quale non e'
applicabile l'art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo
configurabile l'estinzione del giudizio conseguente dalla sua mancata
riassunzione, il lodo arbitrale resta definitivamente travolto dal passaggio in
giudicato della sentenza che lo ha dichiarato nullo.
200514205 – Massima 2 In tema di riparto della competenza tra autorità
giudiziaria in sede ordinaria e tribunali regionali delle acque pubbliche, in
virtu' dell'art. 140 lett. c), del R.D. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce
a questi ultimi le controversie concernenti qualunque diritto relativo alle
derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica, sussiste la competenza del
giudice specializzato a conoscere della controversia instaurata da un Comune
nei confronti di una societa' concessionaria di grandi derivazioni per
produzione di energia elettrica, allo scopo di ottenere il ripristino della
fornitura gratuita di energia elettrica -competenza che si estende a tutte le
domande accessorie proposte con l'atto introduttivo del giudizio (art. 31 cod.
proc. civ.)- in forza di una convenzione che richiama l'obbligo della convenuta
di provvedere, ex art. 53 R.D. n. 1775 del 1933, a detta fornitura in favore
dei Comuni rivieraschi, dato che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, cod.
proc. civ., concernente la competenza per valore, ma espressione di un
principio generale, valevole anche per quella per materia, la competenza va determinata avendo riguardo al tipo di
rapporto posto dall'attore a base della domanda, attenendo quindi al merito
della causa l'interpretazione della
convenzione, al fine di stabilire se la promessa di assicurare la fornitura
gratuita di energia elettrica sia stata determinata da uno spirito di
liberalita'.
200514205 – Massima 3 Il regolamento (necessario) di competenza avverso la
sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite
comporta la devoluzione alla Corte di Cassazione anche della decisione sul capo
concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la
pronuncia sulle spese, ne' potendo cio' fare mediante un'impugnazione distinta,
proposta nei modi ordinari -ammissibile soltanto qualora detta parte censuri
esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la
parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione- in
quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono
applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla
specifica disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese
processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla
dichiarazione di incompetenza, sicche' la rimessione alla Cassazione della
questione di competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via
consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata
ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il
regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice
dichiaratosi incompetente, la Corte di
Cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimita', ai sensi
dell'art. 91, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., mentre sulle spese
relative alla fase svoltasi innanzi al
giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest'ultimo,
all'esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e
nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di
incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai
sensi dell'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., restano a carico delle parti
che le hanno anticipate.
200514205 – Massima 4 La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze di questo giudice sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali -proponibile in quanto, benche' l'art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo-, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneita' di detta statuizione. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza -che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione- se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poiche' nel procedimento del regolamento di competenza non e' consentito il ricorso incidentale, cio' deve fare proponendo un'impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino alla pronunzia della Corte di cassazione sul regolamento di competenza.