200514205 – Massima 1 In tema di impugnazione del lodo arbitrale davanti alla Corte d'appello, stabilire se una controversia appartenga alla cognizione del giudice, ovvero sia deferibile agli arbitri, costituisce una questione di merito, non di competenza, in quanto riguarda la validita' o l'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria; pertanto, la sentenza della Corte d'appello che dichiara la nullita' del lodo a cagione della nullita' della clausola compromissoria avente ad oggetto una controversia appartenente alla competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, costituisce una pronunzia di merito, non gia' una sentenza sulla competenza, alla quale non e' applicabile l'art. 50 cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo configurabile l'estinzione del giudizio conseguente dalla sua mancata riassunzione, il lodo arbitrale resta definitivamente travolto dal passaggio in giudicato della sentenza che lo ha dichiarato nullo.

 

200514205 – Massima 2 In tema di riparto della competenza tra autorità giudiziaria in sede ordinaria e tribunali regionali delle acque pubbliche, in virtu' dell'art. 140 lett. c), del R.D. n. 1775 del 1933, il quale attribuisce a questi ultimi le controversie concernenti qualunque diritto relativo alle derivazioni ed utilizzazioni di acqua pubblica, sussiste la competenza del giudice specializzato a conoscere della controversia instaurata da un Comune nei confronti di una societa' concessionaria di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica, allo scopo di ottenere il ripristino della fornitura gratuita di energia elettrica -competenza che si estende a tutte le domande accessorie proposte con l'atto introduttivo del giudizio (art. 31 cod. proc. civ.)- in forza di una convenzione che richiama l'obbligo della convenuta di provvedere, ex art. 53 R.D. n. 1775 del 1933, a detta fornitura in favore dei Comuni rivieraschi, dato che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, cod. proc. civ., concernente la competenza per valore, ma espressione di un principio generale, valevole anche per quella per  materia, la competenza va determinata avendo riguardo al tipo di rapporto posto dall'attore a base della domanda, attenendo quindi al merito della causa  l'interpretazione della convenzione, al fine di stabilire se la promessa di assicurare la fornitura gratuita di energia elettrica sia stata determinata da uno spirito di liberalita'.

 

200514205 – Massima 3 Il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla Corte di Cassazione anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, ne' potendo cio' fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari -ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione- in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perché la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicche' la rimessione alla Cassazione della questione di competenza, mediante l'istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente,  la Corte di Cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimita', ai sensi dell'art. 91, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., mentre sulle spese relative alla fase  svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest'ultimo, all'esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma cod. proc. civ., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

 

 

200514205 – Massima 4 La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze di questo giudice sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali -proponibile in quanto, benche' l'art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo-, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneita' di detta statuizione. Peraltro, qualora la parte soccombente sulla questione di competenza abbia proposto regolamento (necessario) di competenza -che, nel caso di suo accoglimento, implica la caducazione del capo sulle spese, indipendentemente dalla proposizione di specifiche censure in ordine a detta statuizione- se la parte vittoriosa su tale questione intenda censurare il capo concernente le spese, poiche' nel procedimento del regolamento di competenza non e' consentito il ricorso incidentale, cio' deve fare proponendo un'impugnazione distinta, nei modi ordinari, ed il relativo giudizio va sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., sino alla pronunzia della Corte di cassazione sul regolamento di competenza.

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