200514198 S.U. n. 14198/05 sez1526/05 Stante la parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, pronunciata da Corte. cost. n. 204 del 2005, (rilevante nella specie per la naturale retroattivita' delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale), per effetto della quale le controversie relative a concessioni di pubblici servizi (come l'esercizio del servizio sanitario nazionale da parte di soggetti privati) sono devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva, escluse le indennita', canoni ed altri corrispettivi, secondo un criterio di riparto della giurisdizione gia' presente nell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, prima delle modifiche apportate con il suddetto art. 33, la controversia tra una struttura di cura privata ed un'azienda sanitaria locale concernente il pagamento di prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione, poiche' non attiene alla validita' o alla determinazione del contenuto della convenzione intercorsa tra il soggetto privato e l'A.S.L., ma solo al corrispettivo preteso dal privato concessionario, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.