200514196a Nel procedimento di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 della legge fallimentare, è ammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il procedimento medesimo comporta l'esercizio di potestà giurisdizionale e l'esperibilità del regolamento non trova ostacolo nella precedente dichiarazione di fallimento, alla quale il detto socio è rimasto estraneo.
200514196b Potendo il soggetto straniero, anche persona giuridica, assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile di una società italiana, esso soggiace a tutte le implicazioni proprie di siffatta qualità, tra cui il fallimento in via di estensione della società italiana, dichiarato dal competente tribunale fallimentare italiano. Sotto tale profilo, la giurisdizione italiana è una mera conseguenza del meccanismo regolato dall'art. 147 della legge fallimentare, restando perciò inapplicabile - ove il socio straniero sia una persona giuridica - la normativa di conflitto dettata, per le società e gli altri enti, dall'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, alla stregua del quale è disciplinata dalla legge regolatrice dell'ente, tra l'altro, la responsabilità per le obbligazioni dell'ente stesso.