200513709      In tema di controversie concernenti il rapporto di lavoro di dipendenti di Pubbliche Amministrazioni trasformate in persone giuridiche private, il mutamento della natura giuridica del rapporto di lavoro con il personale dipendente in corso, comporta che, dallo stesso momento, le controversie siano sottratte alla giurisdizione amministrativa per rientrare in quella del giudice ordinario del lavoro, permanendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le sole controversie relative ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data della trasformazione. Tale principio può essere derogato solo in forza di una specifica normativa di carattere transitorio. Nella specie, tuttavia, la disciplina transitoria applicabile (art. 1 del D.L. 6 maggio 1994, n. 269) concerne esclusivamente le trasformazioni effettuate in data successiva alla entrata in vigore della legge stessa. Ne consegue che non è applicabile alle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati (nella specie, l'ente Ricovero israeliti poveri e invalidi, compreso tra gli enti ebraici che hanno conservato la personalità giuridica, assumendo, con l'art. 21 della legge 8 marzo 1989, n. 101, la qualifica di enti civilmente riconosciuti), per i quali è operante il principio generale della competenza del giudice ordinario per tutte, indistintamente, le controversie instaurate dopo la "privatizzazione", ancorché relative a fatti pregressi.

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