200513707 L'atto soprassessorio con il quale la P.A. rinvia ad un accadimento futuro ed incerto nell'"an" e nel "quando" il soddisfacimento dell'interesse pretensivo fatto valere dal privato, costituisce un vero e proprio diniego a provvedere, come tale determinante un arresto a tempo indeterminato del procedimento attivato dal privato, lesivo della posizione giuridica del richiedente. Ne consegue che, ancorché non definitivo, tale atto - paralizzando la situazione giuridica del soggetto destinatario dello stesso, rendendola di fatto inutilizzabile per un periodo di tempo non definito - deve essere considerato immediatamente impugnabile, onde consentire il controllo di legittimità da parte del giudice competente.