200513548 Benché, in generale, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi chieda una prestazione del Servizio sanitario nazionale sia le proprie disponibilità finanziarie, sì che il titolare risulta titolare di un mero interesse legittimo, tuttavia la discrezionalità della P.A. viene meno quando il richiedente deduca una situazione di urgenza, superabile soltanto con cure tempestive e non ottenibili dal servizio pubblico, trattandosi in tal caso del fondamentale diritto alla salute garantito dall'art. 32 Cost., rispetto al quale la P.A. è priva del potere di affievolimento della posizione soggettiva individuale. Ne consegue che deve essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, la pretesa del privato diretta ad ottenere dall'Amministrazione sanitaria il rimborso di quanto speso per la cura della propria malattia tumorale (nella specie, adenocarcinoma con metastasi) secondo il "protocollo Di Bella". Né siffatta controversia può ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, giacché - dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato in parte illegittima detta norma - sono rimaste devolute al giudice amministrativo in sede esclusiva solamente le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore.