200513446 Le controversie in materia di impiego alle dipendenze dell'Autorità garante delle comunicazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Difatti l'art. 1, ventiseiesimo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo espressamente che i ricorsi avverso i provvedimenti di detta Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone come norma speciale, oltre che derogatoria rispetto alla più generale opzione legislativa - sottesa alla riforma del pubblico impieggo - a favore della giurisdizione ordinaria; e l'estensione di una tale giurisdizione esclusiva anche alle controversie in materia di impiego alle dipendenze di detta Autorità è connaturale alla "ratio" posta alla base delle deroghe espresse dall'art. 3 del D.Lgs. 31 luglio 2001, n. 165, giustificate dalla accentuata autonomia - rispetto al potere esecutivo - su cui tutte le Autorità indipendenti fondano la loro presenza nell'ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale.