200512868a Nel nuovo
sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune
- ed anche il regolamento del Comune, ma ssoltanto se lo statuto contenga un
espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente
affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei
rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro
proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa
del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o,
alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva
l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai
sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In particolare, qualora
lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la
rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al
dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può
costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un
professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente
tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero
di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori,
può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.
200512868b La conoscenza dello statuto del
Comune, atto a contenuto normativo di rango paraprimario o subprimario,
appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è
soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto - in
applicazione del principio "iura novit curia", discendente dall'art.
113 cod. proc. civ. - a disporne l'acquisizione, anche d'ufficio, ed a farne
applicazione ai fatti sottoposti al suo esame, pur prescindendo dalle
prospettazioni delle parti.
200512868c Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio ("ex" art. 6, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza.