200512792 Ove - pendente tra le
stesse parti, dinanzi ad un giudice straniero,
una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo
titolo ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi
al giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge 31
maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato - il giudizio dinanzi al giudice straniero si sia nel frattempo
concluso con sentenza passata in giudicato, la valutazione dell'efficacia di
tale sentenza si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla
giurisdizione del giudice italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di
cassazione siano investite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione,
gli effetti di detta sentenza potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in
parte) dell'ulteriore corso del giudizio e, in quanto tali, ostativi alla
pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione. Peraltro, allorché la ricorrenza
dei requisiti stabiliti dall'art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è
subordinato il riconoscimento "automatico" dell'efficacia delle
sentenze straniere, non sia pacifica tra le parti, essa non può essere
accertata dalle Sezioni Unite (tale indagine involgendo l'esame di questioni
diverse da quelle specificamente contemplate dall'art. 41 cod. proc. civ. e
richiedendo il ricorso a mezzi istruttori incompatibili con la struttura e le
caratteristiche del giudizio di cassazione, di cui le parti possono invece
avvalersi con pienezza di poteri nelle fasi di merito), con conseguente
inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.