200512727                 Il contributo in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità, di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367 (convertito nella legge 30 gennaio 1991, n. 31), costituisce un diritto soggettivo dell'interessato, giacché la misura della sua erogazione è predeterminata per legge, essendo escluso, al riguardo, ogni potere discrezionale in capo alla P.A.. Da tanto consegue che la domanda proposta dal titolare di un tale diritto per la condanna della Regione (nella specie, della Regione Puglia) al pagamento della somma pari al contributo indicato appartiene alla giurisdizione del giudice ordonario.

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