200512176            Appartiene alla giurisdizione delle commissioni tributarie,  alle quali, nel vigore dell'art. 1, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sono assegnati i giudizi "concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari e l'attribuzione della rendita catastale", la controversia in grado di appello nella quale l'amministrazione finanziaria, insorgendo avverso l'annullamento della rendita catastale attribuita ad un immobile, deduca che il classamento determinato dall'ufficio finanziario "è consono alla normativa vigente", evidenziando come le commissioni tributarie hanno giurisdizione su "specifici atti impositivi del fisco", laddove, secondo quanto si lamenta in sede di legittimità, nella specie non si era in presenza di uno specifico atto suscettibile di impugnazione. Il giudice del merito, adito con una siffatta domanda, ha infatti l'obbligo di accertare quali atti in concreto siano stati posti in essere, per verificare se essi siano impugnabili alla stregua degli artt. 16 e 1, terzo comma, del detto decreto, atteso che, se le controversie concernenti gli atti amministrativi generali appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, nondimeno gli atti specifici adottati dall'UTE appartengono, nei limiti dell'impugnabilità consentita dalle norme in vigore al tempo, alla giurisdizione del giudice tributario, che ha anche il potere di disapplicare gli atti generali utilizzati negli atti specifici, allorché ne riscontri l'illegittimità (nel caso di specie, la S.C. ha affermato il principio che precede dopo aver accolto il motivo del ricorso che censurava l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dichiarata dal giudice di secondo grado; ed in proposito ha precisato che, in base all'art. 22 del d.P.R. n. 636 del 1972 - recante una disciplina più snella e meno complessa di quella successivamente dettata sul punto dall'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché concepita per un processo che non imponeva la difesa tecnica per nessun tipo di controversia - era sufficiente che l'impugnazione contenesse "i motivi", e non "i motivi specifici").

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