200511701 Nel caso in cui siano proposte al
giudice di pace domanda principale di valore non eccedente i limiti (millecento
euro) previsti per la decisione secondo equità e domanda riconvenzionale,
connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ., la quale,
pur rientrando nella competenza del giudice di pace, superi il limite di valore
fissato dalla legge per le pronunce di equità, l'intero giudizio deve essere
deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione della
sentenza è, non già il ricorso per cassazione, ma l'appello, a nulla rilevando
che sulla domanda riconvenzionale sia stata emanata una pronuncia a contenuto
meramente processuale che non abbia formato oggetto di impugnazione.