200511348                 Alla stregua degli artt. 4 e 5 del d.P.R. 6 marzo 2001, n. 190 (Regolamento concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a norma dell'art. 76 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), il conferimento dell'incarico di direttore da parte del Consiglio di amministrazione degli Istituti regionali di ricerca educativa è caratterizzato da aspetti fiduciari ed è attuato a seguito di selezione in relazione alla quale - stante l'assenza di qualsiasi previsione normativa in ordine sia ad una valutazione comparativa fra gli aspiranti sia alla formulazione di una graduatoria dei medesimi - non è configurabile una procedura concorsuale nel senso di cui all'art. 63, quarto comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, la relativa controversia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.

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