200511334 In ragione della consistenza di diritto soggettivo della posizione coinvolta, spetta al giudice ordinario conoscere della controversia avente ad oggetto la legittimità o meno del diniego, da parte della Regione, del diritto dell'assistito al rimborso delle spese sostenute, senza previa autorizzazione amministrativa, per un intervento chirurgico effettuato all'estero ed avente carattere d'urgenza in ragione della infermità riscontrata: in siffatta evenienza, infatti, viene in considerazione una posizione soggettiva dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, difettando un potere della P.A., espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento della posizione facente capo all'assicurato medesimo, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di supremazia della P.A., è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto primario e fondamentale come quello alla salute. Resta escluso che la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004.