200511333      In ragione della consistenza di diritto soggettivo della posizione coinvolta, spetta al giudice ordinario conoscere della controversia avente ad oggetto la legittimità o meno del diniego, da parte della Regione, del diritto dell'assistito di poter usufruire delle prestazioni sanitarie all'estero in regime di assistenza diretta, ove si disconosca, in materia, alla P.A. un potere, espressione di discrezionalità amministrativa, il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento della posizione facente capo all'assistito medesimo, e si attribuisca allo stessa, invece, soltanto una discrezionalità tecnica di accertamento delle condizioni oggettive richieste dalla legge per il riconoscimento del diritto alla assistenza all'estero; dovendo escludersi che la predetta controversia rientri nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e succ. modif., dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004. (Nella specie, la domanda dell'interessato si basava, oltre che sull'art. 32 Cost., sull'art. 29 della legge della Regione Sardegna 23 luglio 1991, n. 26, prevedente la "continuità terapeutica" per le prestazioni richiedenti trattamenti sanitari ripetuti già autorizzati ai sensi della legge reg. 22 gennaio 1986, n. 14).

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