200511328 La proposizione dell'istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza medesima è stata sollevata; per cui il venir meno di quest'ultimo - nella specie, a seguito della dichiarata estinzione - travolge necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.