200510961 Al commissario "ad acta" di nomina amministrativa - inviato dall'organo di vigilanza o di controllo presso le amministrazioni, i cui competenti organi ordinari omettano o ritardino il compimento di atti obbligatori - deve riconoscersi la qualifica di funzionario onorario (sempre che non risulti oggettivamente ipotizzabile, in considerazione delle modalitą di affidamento dell'incarico o di svolgimento dell'attivitą, un rapporto di pubblico impiego o di collaborazione professionale), e tale qualifica deve essere riconosciuta anche al collaboratore chiamato a cooperare nell'assolvimento di un "munus publicum" con il commissario "ad acta", non potendosi tra l'altro dubitare - stante l'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) - della legittimitą della nomina di uno o pił esperti che, per la loro specifica competenza, siano capaci di fornire il loro contributo nello svolgimento di compiti sostitutori di particolare complessitą. Ne consegue che la domanda di detto funzionario onorario rivolta a contestare la congruitą del compenso riconosciutogli dall'amministrazione, introduce una controversia che, investendo una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione di legittimitą del giudice amministrativo.