200510604 In
materia di procedimento disciplinare dei magistrati, vige, come naturale corollario
del principio del contraddittorio e
della garanzia del diritto di
difesa, il divieto di emettere decisioni a sorpresa, sicche' non e'
consentito porre a base della
decisione con cui
si dichiari la
responsabilita' disciplinare del magistrato un'ipotesi di
illecito disciplinare
diversa da quella contestata
nell'atto introduttivo del giudizio, contenente la definizione della
fattispecie di illecito, formulato in via generale dall'art.18 del r.d.lgs. 31
maggio 1946, n. 511 non già per ipotesi tipizzate, ma mediante una clausola
generale, né è consentito adottare soluzioni giuridiche, senza che, in
relazione a detta diversa ipotesi o a detta soluzione, vi sia
stata, per l'incolpato, la possibilita' di svolgere alcuna attivita'
difensiva.