200510604      In materia di procedimento disciplinare dei magistrati, vige, come naturale  corollario  del  principio  del contraddittorio  e  della  garanzia del diritto di difesa, il divieto di  emettere  decisioni a sorpresa, sicche' non e' consentito porre a base della  decisione  con  cui  si  dichiari  la  responsabilita' disciplinare del magistrato un'ipotesi  di  illecito  disciplinare diversa  da  quella  contestata nell'atto introduttivo del giudizio, contenente la definizione della fattispecie di illecito, formulato in via generale dall'art.18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non già per ipotesi tipizzate, ma mediante una clausola generale, né è consentito adottare soluzioni giuridiche, senza che, in relazione a detta diversa ipotesi o a detta soluzione, vi  sia  stata,  per l'incolpato,  la possibilita' di svolgere alcuna attivita' difensiva.

 

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