200509941                 In tema di amministrazione straordinaria delle imprese di assicurazione, né l'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576 nel suo testo originario né le modifiche ad esso apportate dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20 annoverano tra i presupposti che determinano lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari dell'impresa la gravità della situazione patrimoniale, ossia le gravi perdite di patrimonio: detti presupposti devono infatti rinvenirsi, per espressa previsione legislativa, nelle gravi irregolarità nell'amministrazione, nelle gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure nella grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, laddove la situazione patrimoniale dell'impresa rappresenta soltanto un elemento da valutare nell'ambito dell'istruttoria che precede la decisione di commissariamento, concorrendo a delineare il quadro complessivo della situazione societaria ed offrendo, pertanto, un parametro per apprezzare i diversi profili della situazione di irregolarità gestionale. Da tanto consegue che, non costituendo la grave situazione patrimoniale dell'impresa presupposto indefettibile del commissariamento, il provvedimento di scioglimento degli organi sociali di un'impresa di assicurazione, quandanche adottato dagli organi competenti (Ministero dell'industria, ora Ministero delle attività produttive) senza la preventiva valutazione di detta situazione patrimoniale dell'impresa, deve ritenersi assunto dalla P.A. nella pienezza dei poteri e nell'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa cui essa è preposta, sicché, in tale evenienza, non essendo ravvisabile carenza di potere in capo all'Amministrazione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo conoscere della controversia relativa alla legittimità della misura sanzionatoria del commissariamento emessa dal Ministro.

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