200509938                             RIVISTA 000000

SENT. 09938              DEL 12052005             SEZIONE U

PRES. Carbone V                                   EST. Lupo E

REL. Lupo E                                       P.M. Iannelli D

RIC. Universita' Studi Palermo

RES. The Spa

(Rigetta,  App. Roma, 27 Marzo 2000)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 131033

       PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE

       - TARDIVA -

       Ambito  di  applicazione  -  Rispetto al procedimento di declaratoria

       della  inefficacia  ex art. 644 cod. proc. civ. ed all'opposizione ex

       art.  645  cod. proc. civ - Elemento discretivo - Irregolarita' della

       notificazione    -   Nozione  -  Riferibilita'  alla  nullita'  della

       notificazione  -  Conseguenze  -  Applicabilita'  del procedimento di

       inefficacia  solo  per la mancanza od inesistenza della notificazione

       -  Inapplicabilita'  dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. con

       decorrenza  del termine per la proposizione dall'effettiva conoscenza

       del  decreto - Fattispecie in tema di notificazione direttamente alla

       P.A. anziche' presso l'Avvocatura dello Stato .

 

Riferimenti normativi

PC 0160

PC 0644

PC 0645

PC 0650

CT 0188

LS 1933 10 30 1611 0 0011

 

Testo della Massima

La  determinazione  dell'area  di  applicabilita'  del rimedio di cui

all'art.  644  cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso

codice  deve  avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, la' dove

prevede  che  l'ingiunto e' legittimato a fare opposizione al decreto

ingiuntivo  anche  dopo  scaduto  il termine in esso fissato, cioe' a

proporre  l'opposizione  tardiva,  "se  prova  di  non  averne  avuto

tempestiva    conoscenza   per  irregolarita'  della  notificazione",

comprende  nell'ipotesi della irregolarita' della notificazione tutti

i  vizi  che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullita',

da  qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullita'

della  notificazione  del  decreto  ingiuntivo e' applicabile, sempre

che  ricorrano  le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc.

civ.,  il  rimedio  di  cui a tale norma, restando invece applicabile

quello  di  cui  all'art.  644  soltanto  nei  casi  di mancanza o di

inesistenza  della  notificazione.  Inoltre,  sempre in ragione della

ricomprensione  dell'ipotesi della nullita' della notificazione nella

nozione  di  irregolarita'  di  cui all'art. 650, deve escludersi che

nel    caso    di    nullita'   della  notificazione  sia  esperibile

l'opposizione  di  cui  all'art.  645 cod. proc. civ., con decorrenza

del    relativo   termine  dalla  effettiva  conoscenza  del  decreto

(principi   affermati  dalle  SS.UU.  in  relazione  ad  un  caso  di

notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).

CONF. S.U. ASN 197402656    RIV. 371113

VEDI  ASN 199709372     RIV. 508190

VEDI  ASN 200011498     RIV. 539936

VEDI  ASN 200110183     RIV. 548488

VEDI  ASN 200312752     RIV. 566442

VEDI  ASN 200410495     RIV. 573331

 

 

 

200509938b                             RIVISTA 000000

SENT. 09938              DEL 12052005             SEZIONE U

PRES. Carbone V                                   EST. Lupo E

REL. Lupo E                                       P.M. Iannelli D

RIC. Universita' Studi Palermo

RES. The Spa

(Rigetta,  App. Roma, 27 Marzo 2000)

SCHEMA DI CLASSIFICAZIONE 131033

       PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE

       - TARDIVA -

       Presupposti  -  Conoscenza  non  tempestiva  del  decreto per effetto

       della  irregolarita'  della  notificazione  -  Nozione  -  Conoscenza

       acquisita    dopo   la  scadenza  del  termine  per  l'opposizione  -

       Sufficienza  -  Conoscenza  acquisita  successivamente all'inizio del

       decorso    del    termine    per   l'opposizione  -  Insufficienza  -

       Dimostrazione     della    inidoneita'    della    conoscenza    alla

       predisposizione  e  proposizione  dell'opposizione  in  modo adeguato

       all'esercizio  del  diritto di difesa - Necessita' - Relativa prova -

       Modalita'  -  A mezzo di presunzioni - Attraverso la prova del modo e

       del momento della conoscenza.

 

Riferimenti normativi

PC 0160

PC 0294

PC 0327

PC 0645

PC 0650

LS 1933 10 30 1611 0 0011

 

Testo della Massima

In  tema  di presupposti di ammissibilita' dell'opposizione tardiva a

decreto   ingiuntivo  la  conoscenza  "non  tempestiva"  del  decreto

ingiuntivo  per  effetto  della irregolarita' della sua notificazione

non  si identifica con una conoscenza avvenuta il giorno successivo a

quello    della    decorrenza    del   termine  per  la  proposizione

dell'opposizione  tempestiva,  bensi'  con una conoscenza acquisita o

dopo  la  scadenza  di  detto termine o, prima di essa, in un momento

nel  quale  l'opposizione non puo' piu' essere predisposta e proposta

in  modo  adeguato  per  lo sviluppo e l'approfondimento delle difese

dell'ingiunto.  Tale  principio  (che  e'  ispirato ad una logica non

dissimile  da  quello  di  cui all'art. 294, primo comma, ed all'art.

327,  secondo comma, cod. proc. civ.) comporta che la prova della non

tempestiva    conoscenza  -  che  puo'  essere  fornita  a  mezzo  di

presunzioni   ed  in  particolare,  trattandosi  di  fatto  negativo,

attraverso  la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e

dal  quando  la  conoscenza sia avvenuta - non si puo' esaurire nella

sola  dimostrazione  della  nullita' della notificazione del decreto.

All'operativita'  del  principio  non  si  sottrae  il caso in cui si

tratti  della  notificazione  nulla  perche' avvenuta presso la P.A.,

anziche' presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege".

CONF. S.U. ASN 197402656    RIV. 371115

CONF. ASN 199513132     RIV. 495217

CONF. ASN 199900880     RIV. 522861

CONF. ASN 200311066     RIV. 565095

DIFF. ASN 199500992     RIV. 490042

DIFF. ASN 199600147     RIV. 495291

VEDI  S.U. ASN 197402656    RIV. 371114

VEDI  ASN 198102563     RIV. 413340

VEDI  ASN 199004143     RIV. 467143

VEDI  ASN 199411313     RIV. 489476

 

Hosted by www.Geocities.ws

1