200509938 RIVISTA 000000
SENT.
09938 DEL 12052005 SEZIONE U
PRES.
Carbone V
EST. Lupo E
REL.
Lupo E
P.M. Iannelli D
RIC.
Universita' Studi Palermo
RES.
The Spa
(Rigetta, App. Roma, 27 Marzo 2000)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 131033
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE -
DECRETO - OPPOSIZIONE
- TARDIVA -
Ambito
di applicazione -
Rispetto al procedimento di declaratoria
della
inefficacia ex art. 644 cod.
proc. civ. ed all'opposizione ex
art.
645 cod. proc. civ - Elemento
discretivo - Irregolarita' della
notificazione - Nozione -
Riferibilita' alla nullita'
della
notificazione - Conseguenze -
Applicabilita' del procedimento
di
inefficacia solo per la mancanza od
inesistenza della notificazione
-
Inapplicabilita'
dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. con
decorrenza del termine per la proposizione dall'effettiva conoscenza
del
decreto - Fattispecie in tema di notificazione direttamente alla
P.A. anziche' presso l'Avvocatura dello
Stato .
Riferimenti
normativi
PC 0160
PC 0644
PC 0645
PC 0650
CT 0188
LS 1933
10 30 1611 0 0011
Testo
della Massima
La determinazione dell'area di applicabilita' del rimedio di cui
all'art. 644
cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso
codice deve
avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, la' dove
prevede che
l'ingiunto e' legittimato a fare opposizione al decreto
ingiuntivo anche
dopo scaduto il termine in esso fissato, cioe' a
proporre l'opposizione tardiva, "se prova
di non averne avuto
tempestiva conoscenza per irregolarita' della
notificazione",
comprende nell'ipotesi della irregolarita' della
notificazione tutti
i vizi
che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullita',
da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che
nei casi di nullita'
della notificazione del decreto ingiuntivo e' applicabile, sempre
che ricorrano
le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc.
civ., il
rimedio di cui a tale norma, restando invece
applicabile
quello di
cui all'art. 644
soltanto nei casi
di mancanza o di
inesistenza della
notificazione. Inoltre, sempre in ragione della
ricomprensione dell'ipotesi della nullita' della
notificazione nella
nozione di
irregolarita' di cui all'art. 650, deve escludersi che
nel caso
di nullita' della
notificazione sia esperibile
l'opposizione di
cui all'art. 645 cod. proc. civ., con decorrenza
del relativo
termine dalla effettiva
conoscenza del decreto
(principi affermati
dalle SS.UU. in
relazione ad un
caso di
notificazione
a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).
CONF.
S.U. ASN 197402656 RIV. 371113
VEDI ASN 199709372 RIV. 508190
VEDI ASN 200011498 RIV. 539936
VEDI ASN 200110183 RIV. 548488
VEDI ASN 200312752 RIV. 566442
VEDI ASN 200410495 RIV. 573331
200509938b RIVISTA 000000
SENT.
09938 DEL 12052005 SEZIONE U
PRES.
Carbone V
EST. Lupo E
REL.
Lupo E P.M. Iannelli D
RIC.
Universita' Studi Palermo
RES.
The Spa
(Rigetta, App. Roma, 27 Marzo 2000)
SCHEMA
DI CLASSIFICAZIONE 131033
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE -
DECRETO - OPPOSIZIONE
- TARDIVA -
Presupposti - Conoscenza non
tempestiva del decreto per effetto
della
irregolarita' della notificazione - Nozione -
Conoscenza
acquisita dopo la scadenza
del termine per
l'opposizione -
Sufficienza - Conoscenza acquisita
successivamente all'inizio del
decorso del termine per
l'opposizione - Insufficienza -
Dimostrazione della
inidoneita' della conoscenza alla
predisposizione e
proposizione
dell'opposizione in modo adeguato
all'esercizio del diritto di difesa -
Necessita' - Relativa prova -
Modalita' - A mezzo di presunzioni
- Attraverso la prova del modo e
del momento della conoscenza.
Riferimenti
normativi
PC 0160
PC 0294
PC 0327
PC 0645
PC 0650
LS 1933
10 30 1611 0 0011
Testo
della Massima
In tema
di presupposti di ammissibilita' dell'opposizione tardiva a
decreto ingiuntivo
la conoscenza "non
tempestiva" del decreto
ingiuntivo per
effetto della irregolarita'
della sua notificazione
non si identifica con una conoscenza avvenuta il
giorno successivo a
quello della
decorrenza del termine
per la proposizione
dell'opposizione tempestiva,
bensi' con una conoscenza
acquisita o
dopo la
scadenza di detto termine o, prima di essa, in un
momento
nel quale
l'opposizione non puo' piu' essere predisposta e proposta
in modo
adeguato per lo sviluppo e l'approfondimento delle difese
dell'ingiunto. Tale
principio (che e'
ispirato ad una logica non
dissimile da
quello di cui all'art. 294, primo comma, ed all'art.
327, secondo comma, cod. proc. civ.) comporta che
la prova della non
tempestiva conoscenza - che puo'
essere fornita a
mezzo di
presunzioni ed
in particolare, trattandosi
di fatto negativo,
attraverso la dimostrazione del fatto positivo
costituito dal modo e
dal quando
la conoscenza sia avvenuta - non
si puo' esaurire nella
sola dimostrazione della nullita' della
notificazione del decreto.
All'operativita' del
principio non si
sottrae il caso in cui si
tratti della
notificazione nulla perche' avvenuta presso la P.A.,
anziche'
presso l'Avvocatura dello Stato, domiciliataria "ex lege".
CONF.
S.U. ASN 197402656 RIV. 371115
CONF.
ASN 199513132 RIV. 495217
CONF.
ASN 199900880 RIV. 522861
CONF.
ASN 200311066 RIV. 565095
DIFF.
ASN 199500992 RIV. 490042
DIFF.
ASN 199600147 RIV. 495291
VEDI S.U. ASN 197402656 RIV. 371114
VEDI ASN 198102563 RIV. 413340
VEDI ASN 199004143 RIV. 467143
VEDI ASN 199411313 RIV. 489476