200509108                 In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546), ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art. 45, diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) per l'operativitą del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce - al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente - un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro; deve pertanto affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove tale decisione sia anteriore al 30 giugno 1998.

 

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