200509108 In materia di pubblico impiego
privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio
arbitrale ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come
modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546), ai fini del
discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art. 45,
diciassettesimo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (ora art. 69, settimo
comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) per l'operativitą del nuovo criterio
di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della
decisione arbitrale, la quale costituisce - al pari del provvedimento
disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente - un atto di natura
negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro; deve
pertanto affermarsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ove
tale decisione sia anteriore al 30 giugno 1998.