200509107      a) La cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione, ovvero sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l'esame e la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della giurisdizione, bensì in via prioritaria. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha rilevato, nella specie, come i convenuti, dopo aver diffusamente esposto, nella prima parte della comparsa di risposta, a ciò dedicata, lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, nell'esordio della seconda parte dell'atto, concernente la trattazione in diritto, avevano eccepito, nell'ordine, l'inesistenza dell'atto di citazione; la nullità dello stesso; il difetto di legittimazione passiva; il difetto di giurisdizione del giudice italiano; l'infondatezza della domanda. L'eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto, in quanto formulata fin dal primo atto difensivo, doveva ritenersi proposta in via prioritaria, come difesa principale, perché rispetto ad essa le questioni attinenti al merito, comprensive di quelle aventi natura processuale, dovevano considerarsi proposte, sotto il profilo logico-giuridico, in via subordinata, indipendentemente dalla mancanza di un'espressa indicazione di tale subordinazione).

 

200509107      b) In base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le norme di conflitto del giudice adito, nella specie, italiano, e quindi, in base all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia contrattuale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, secondo la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più stretto, nella specie l'Italia. Ne consegue, nel caso in cui l'attrice italiana lamenti  il mancato adempimento, da parte della società tedesca convenuta, delle prestazioni  relative (a) alla mancata acquisizione da una società statunitense, anche in favore di essa attrice, della licenza di utilizzazione del marchio di quella, e (b) alla mancata attuazione di un accordo che avrebbe permesso ad essa attrice di realizzare la produzione e la distribuzione di calzature, che, alla stregua dell'art. 1182 cod. civ., norma del nostro ordinamento che disciplina il luogo dell'adempimento, la prima prestazione doveva essere eseguita all'estero, perché colà dovevano essere intrattenuti i rapporti per il conseguimento della licenza e per l'estensione della stessa alla società attrice italiana, e la seconda, non essendo il luogo di esecuzione determinato dalla convenzione o dagli usi e non potendosi desumere dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art. 1182, primo comma) né in base ai criteri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1182 cod. civ., doveva essere adempiuta al domicilio che il debitore, cioè il convenuto, aveva al tempo della scadenza (quarto comma), vale a dire la Germania. Va pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles, la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di risoluzione dell'accordo e conseguente risarcimento del danno proposto dalla società italiana nei confronti della convenuta tedesca.

 

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