200509107 a) La
cosiddetta proroga tacita della giurisdizione del giudice adito si realizza, ai
sensi dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 in tema
di competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale, solo quando il convenuto, costituendosi in un giudizio instaurato
dinanzi all'autorità giudiziaria adita, non ne contesti la giurisdizione,
ovvero sollevi contestazioni in proposito solo in aggiunta ad altre deduzioni
difensive, svolte tanto in merito quanto in rito, delle quali chieda l'esame e
la risoluzione non già in via subordinata rispetto alla questione della
giurisdizione, bensì in via prioritaria. (Nell'affermare tale principio di
diritto, la S.C. ha rilevato, nella specie, come i convenuti, dopo aver
diffusamente esposto, nella prima parte della comparsa di risposta, a ciò
dedicata, lo svolgimento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, nell'esordio
della seconda parte dell'atto, concernente la trattazione in diritto, avevano
eccepito, nell'ordine, l'inesistenza dell'atto di citazione; la nullità dello
stesso; il difetto di legittimazione passiva; il difetto di giurisdizione del
giudice italiano; l'infondatezza della domanda. L'eccezione di difetto di
giurisdizione, pertanto, in quanto formulata fin dal primo atto difensivo,
doveva ritenersi proposta in via prioritaria, come difesa principale, perché
rispetto ad essa le questioni attinenti al merito, comprensive di quelle aventi
natura processuale, dovevano considerarsi proposte, sotto il profilo
logico-giuridico, in via subordinata, indipendentemente dalla mancanza di
un'espressa indicazione di tale subordinazione).
200509107 b) In
base all'art. 5 della convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa
esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, il convenuto domiciliato nel
territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente,
in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione
dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che va determinato in
conformità della legge che disciplina l'obbligazione controversa secondo le
norme di conflitto del giudice adito, nella specie, italiano, e quindi, in base
all'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, vertendosi in materia
contrattuale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, della Convenzione di Roma del
19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, secondo
la legge del Paese con il quale il contratto presenti il collegamento più
stretto, nella specie l'Italia. Ne consegue, nel caso in cui l'attrice italiana
lamenti il mancato adempimento, da
parte della società tedesca convenuta, delle prestazioni relative (a) alla mancata acquisizione da
una società statunitense, anche in favore di essa attrice, della licenza di
utilizzazione del marchio di quella, e (b) alla mancata attuazione di un
accordo che avrebbe permesso ad essa attrice di realizzare la produzione e la
distribuzione di calzature, che, alla stregua dell'art. 1182 cod. civ., norma
del nostro ordinamento che disciplina il luogo dell'adempimento, la prima
prestazione doveva essere eseguita all'estero, perché colà dovevano essere
intrattenuti i rapporti per il conseguimento della licenza e per l'estensione
della stessa alla società attrice italiana, e la seconda, non essendo il luogo
di esecuzione determinato dalla convenzione o dagli usi e non potendosi
desumere dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art. 1182,
primo comma) né in base ai criteri di cui al secondo e terzo comma dell'art.
1182 cod. civ., doveva essere adempiuta al domicilio che il debitore, cioè il
convenuto, aveva al tempo della scadenza (quarto comma), vale a dire la
Germania. Va pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della Convenzione di
Bruxelles, la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di
risoluzione dell'accordo e conseguente risarcimento del danno proposto dalla
società italiana nei confronti della convenuta tedesca.