200509106 Nella
controversia promossa dal vettore italiano nei confronti del soggetto, avente
sede in Austria, con il quale aveva stipulato un contratto di trasporto di
merci dalla Spagna alla Grecia, controversia vertente sull'ammontare del
rimborso, pattuito contestualmente alla risoluzione consensuale di detto
contratto, delle spese connesse all'invio dei camion nel luogo di caricamento,
ove la merce non era stata messa a disposizione, l'individuazione del giudice
competente non va effettuata sulla base della Convenzione di Ginevra del 19
maggio 1956, non trovando l'obbligazione dedotta in giudizio la sua causa nel
contratto di trasporto, ma piuttosto nell'impegno al rimborso assunto dal
convenuto a seguito della risoluzione consensuale di quel contratto. Trova
pertanto applicazione l'art. 5 del Regolamento CE n. 44 del 2001, che consente
all'attore di citare la persona, domiciliata nel territorio di uno Stato
membro, in un altro Stato membro, e segnatamente, nella materia contrattuale
(numero 1, lettera a), davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione
dedotta deve essere eseguita, luogo da individuarsi in base al diritto
internazionale privato dello Stato del giudice avanti al quale il convenuto è
stato chiamato in giudizio; essendo le obbligazioni contrattuali regolate, ai
sensi dell'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 18, dalla Convenzione di Roma
del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, che
all'art. 4 dispone che, ove le parti non abbiano scelto la legge che regola il
contratto, questo è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il
collegamento più stretto (primo comma), presumendosi che tale Paese sia quello in
cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento
della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, nel caso di
persona giuridica, la propria amministrazione centrale (secondo comma), va
affermata la giurisdizione del giudice italiano. Infatti, poiché la prestazione
caratteristica è quella facente capo al vettore italiano, essendo alla base
dell'accordo raggiunto dalle parti sul compenso per i costi sopportati la
risoluzione consensuale del contratto di trasporto, che doveva essere eseguito
da detto vettore, il rapporto ha il collegamento più stretto con l'Italia, alla
cui legge va fatto riferimento per stabilire quale è il luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio - il pagamento di una determinata somma di denaro
- deve essere eseguita, cioè, a norma delll'art. 1182, terzo comma, cod. civ.,
il domicilio del creditore al tempo della scadenza.