200509103      In tema di procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici (nella specie, vendita da parte del Comune di Roma, a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la selezione del contraente, della quota azionaria nella SpA Centrale del latte),   l'impugnazione, da parte del partecipante alla gara, del silenzio rigetto formatosi sull'atto di diffida e messa in mora della P.A. ad attivarsi, in sede di autotutela, a risolvere il contratto e ad indire una nuova gara a seguito dell'inadempimento del contraente privato (che nella specie aveva proceduto alla vendita del pacchetto azionario in violazione del divieto temporaneo di alienazione), e' volta a censurare l'esercizio illegittimo, quanto al rapporto sostanziale fatto valere, dei poteri della P.A., e, denunciando la lesione dell'interesse legittimo al corretto svolgimento della gara  per la dismissione della (partecipazione azionaria nella) impresa pubblica, rientra, in ragione della consistenza della situazione giuridica tutelata, nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, al quale spetta conoscere - ai sensi dell'art. 7, lettera c), della legge 21 luglio 2000, n. 205, con cui e' stato novellato il testo dell'art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - anche della domanda di reintegrazione in forma specifica dell'interesse legittimo leso (mediante la declaratoria dell'obbligo della P.A. di risolvere il contratto precedentemente stipulato), trattandosi di richiesta di pronuncia di risarcimento del danno inteso quale diritto patrimoniale consequenziale.          

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