200509101 In materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre pubbliche amministrazioni, l'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (oggi art. 69, comma settimo, del D.Lgs. n. 165 del 2001), che ha trasferito al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato e ha dettato la relativa disciplina transitoria, utilizzando a tal fine la locuzione generica e atecnica di "questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998" ovvero "anteriore a tale data", non collega rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto, o, infine, il momento di insorgenza della contestazione, e deve essere invece interpretato nel senso che deve aversi riguardo al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - cosi' come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. Ne', ai fini della declaratoria della giurisdizione, rileva l'avvenuto superamento della data del 15 settembre 2000, in quanto tale termine non costituisce un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa, ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilita' della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, quale quella concernente la operativita' della "translatio iudicii" e la conseguente eventualita' che la riassunzione, dopo la suddetta data del 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo della causa gia' introdotta davanti a quello ordinario prima della medesima data impedisca il verificarsi della decadenza. (Nella specie, la Corte Cass. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in riferimento ad un provvedimento di attribuzione delle note di qualifica emanato dal Provveditore agli studi nei confronti di un dipendente del Ministero della pubblica istruzione il 25 maggio 1998 ed immediatamente efficace, ritenendo non rilevante a tal fine il successivo esperimento del ricorso gerarchico del dipendente, relativo ad una fase successiva, contenziosa e, quindi, esterna all'ambito di formazione del provvedimento stesso sul piano sostanziale).