200509099 Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, verificato alla stregua del "petitum" sostanziale, la controversia proposta da ex dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato, avente ad oggetto la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico in base a diverso e più favorevole calcolo della quota imputabile all'indennità integrativa speciale, concerne esclusivamente la misura della pensione e, conseguentemente, è attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti, in quanto la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), poiché, anche dopo le suddette innovazioni normative, il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le entrate del Fondo stesso (art. 210, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).