200509097 a) In
materia di giudizi disciplinari, i Consigli locali dell'ordine degli avvocati
esercitano funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi
compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense a
livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti
stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata
a quel livello. Pertanto, la funzione disciplinare esercitata da tali organi,
così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta
manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per
l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza a quel medesimo
ordine dal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno
dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che
l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed
immediata protezione di tali fini e soltanto di essi. Ne consegue che è
manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri
invocati, la questione di legittimità
costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione,
con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra
la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli degli ordini
territoriali.
200509097 b) In
tema di giudizi disciplinari dinanzi al Consiglio nazionale forense - che hanno
natura giurisdizionale in quanto svolgentisi dinanzi ad un giudice speciale
istituito con l'art. 21 del D.Lgs. luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 e
tuttora operante, giusta la previsione della VI disposizione transitoria della
Costituzione, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà
del termine quinquennale indicatovi, è manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli
artt. 59 e seg. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, sollevata in riferimento agli
artt. 25, 102 e 111 Cost., in quanto tali norme, nel disciplinare,
rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento di
disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il
metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del
secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al
suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice ed
alla imparzialità dei giudizi. Infatti, l'indipendenza del giudice consiste
nella autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette
ovvero indirette di qualsiasi provenienza e concerne non solo l'ordine
giudiziario nel suo complesso (art. 104 Cost.) ma anche singoli organi,
ordinari (art. 107 Cost.) e speciali (art. 108 Cost.), al fine di assicurare
che l'attività giurisdizionale, nelle sue varie articolazioni, come la sua
intrinseca essenza esige, sia esercitata senza inammissibili influenze esterne.
200509097 c) In tema di giudizi disciplinari, le deliberazioni con le quali il Consiglio nazionale forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono regolamenti adottati da un'autorità non statuale in forza di autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali, in conformità dell'art. 3, secondo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa qualsiasi lesione del principio di legalità, considerando altresì come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578). Né incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice (nella specie, quello disciplinare) opera.