200509096a    Gli ordini professionali sono legittimati a contraddire ai ricorsi proposti dagli interessati contro i provvedimenti che i rispettivi consigli adottano nella materia della tenuta dell'albo e della disciplina; tale legittimazione, nella materia della tenuta dell'albo degli avvocati, si puo' esprimere nello svolgere difese davanti al Consiglio nazionale forense e nel proporre ricorso per cassazione contro le sue decisioni; a tal fine, l'Ordine degli avvocati puo' farsi rappresentare anche da avvocato che abbia preso parte alla deliberazione impugnata, la quale non pone il professionista in una situazione di incompatibilita' e quindi di impedimento all'esercizio della difesa per la parte da lui rappresentata.    

 

200509096b     In tema di esercizio della professione forense, l' art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver stabilito che l'esercizio della professione di avvocato e' incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce pero' che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. A tale riguardo, la qualificazione di un ente come societa' di capitali non e' di per se' sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica - e, quindi, ad impedire l'iscrizione nell'apposito albo speciale dell'avvocato operante presso l'uffico legale istituito presso detto ente -, dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicche' la natura di istituzione pubblica e' configurabile allorche' la detta societa', le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l'istanza di iscrizione nell'elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Municipale Ambiente - AMA SpA - di Roma, sottolineando che detta societa', interamente partecipata dal Comune, costituiva "longa manus" dell'ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa - ora tariffa - per la raccolta dei rifiuti).       

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