200508692 Il giudicato
si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel
dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella
motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonché su
quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse
rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano,
pertanto, implicitamente decise. Pertanto, nella sentenza di primo grado con la
quale il giudice ordinario, dopo aver disatteso l'eccezione di difetto di
giurisdizione, statuisca sul fondamento della domanda, va ravvisata
un'esplicita pronuncia affermativa della giurisdizione indipendentemente dalla
sua mancata formulazione nel dispositivo, di tal che, qualora l'appello avverso
detta sentenza sia rivolto a conseguire soltanto un riesame nel merito, sia
pure con ampia richiesta di "riforma in ogni sua parte" della
sentenza stessa, senza una specifica riproposizione della questione di
giurisdizione, su tale questione si forma il giudicato, con conseguente inammissibilità
del motivo del ricorso per cassazione che sia diretto a sollevarla. (Principio
espresso in controversia relativa alla risoluzione di un contratto di
compravendita, nella quale il giudice di primo grado, pur rigettando in
motivazione l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, nel
dispositivo si era limitato ad accogliere la domanda nel merito).