200508212a                L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è un mezzo di impugnazione, ma solo uno strumento apprestato per dirimere in via preventiva ogni contrasto, anche solo potenziale, circa l'esistenza del potere giurisdizionale del giudice adito; pertanto, il ricorrente non ha l'onere di indicare quale sia, a suo avviso, il giudice nella cui sfera giurisdizionale rientri la controversia e neppure di enunciare i motivi che sorreggono la sua richiesta.

 

200508212b               La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di fronte al TAR, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare è privo di carattere decisorio ed è inidoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla giurisdizione.

 

200508212c                Spetta al giudice ordinario conoscere della controversia originata dall'impugnativa della determinazione del comitato di gestione della SACE - Sezione speciale per il credito all'esportazione (all'epoca ente pubblico economico) recante, in relazione ad una polizza per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'esecuzione di un contratto d'appalto, il rigetto (nella specie, per motivi attinenti alla posteriorità del sinistro rispetto alla scadenza del termine di durata stabilito dalla polizza medesima) della domanda di indennizzo, avanzata dalla società assicurata, e ciò trattandosi di controversia relativa ad un rapporto di natura patrimoniale, reso nell'espletamento di un pubblico servizio, la cui fonte regolatrice è di natura negoziale e non amministrativa. (Principio enunciato in relazione a controversia promossa, dinanzi al giudice amministrativo, dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10 luglio 2000, data di entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso la giurisdizione del giudice amministrativo in base tanto al testo originario dell'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 2000, quanto al testo della medesima disposizione novellato dalla citata legge n. 205 del 2000, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004).

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